Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 7115/2025, udienza del 31 gennaio 2025, ha ribadito che l’omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione è emendabile con il rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell’organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata dal predetto organo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche.
Ricorso per cassazione
ASG chiede la revoca, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., della sentenza del 3 luglio 2024 n. 34633 della seconda sezione penale della Corte di cassazione che non ha rilevato la intervenuta decorrenza dei termini di prescrizione dei reati di cui agli artt. 73, comma 4 d.P.R. n. 309/1990 in presenza di rigetto del ricorso.
Il difensore, procuratore speciale di ASG, rileva che costui era stato condannato per i reati di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 commessi dal 1° gennaio 2014 all’aprile 2015 e che il tema della prescrizione era stato esaminato dalla Corte di appello che, nella sentenza del 16 giugno 2023, aveva escluso la prescrizione sul rilievo che i termini non erano decorsi per effetto della sospensione del relativo termine per giorni 303: il termine di prescrizione, in presenza di rigetto del ricorso, era, invece, certamente decorso alla data di pronuncia della sentenza del 3 luglio 2024 della Corte di Cassazione che, per mero errore percettivo, non lo aveva rilevato.
Decisione della Corte di cassazione
Il ricorso proposto da ASG ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. è fondato e, pertanto, deve essere revocata la sentenza n. 34633 del 3 luglio 2024 della seconda sezione penale e, per l’effetto, deve essere annullata senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Catania del 25 giugno 2023 per intervenuta prescrizione del reato ascritto al ricorrente al capo 5) dell’imputazione, capo in cui erano contestate varie condotte di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti di cui alla Tabella II (art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990), con condotte dal 1 gennaio 2014 al 1 aprile 2015.
Va ricordato che l’omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione è emendabile con il rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell’organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata dal predetto organo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche (Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, Rv. 279065).
È quanto si è verificato nel caso in esame tenuto conto che la sentenza della Suprema Corte, che aveva esaminato la questione proposta dal ricorrente con il ricorso per cassazione sulla erronea qualificazione dei reati ascrittigli come fattispecie di lieve entità, ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rigettandola, non ha rilevato che, alla data della pronuncia della sentenza, era ormai decorso il termine di prescrizione dei reati, ascritti all’imputato al capo 5), imputazione che comprendeva varie condotte di reato.
La questione non era controversa ed era stata esaminata anche dalla Corte di appello che, con la sentenza del 16 giugno 2023, dando atto della intervenuta sospensione del processo per 303 giorni, aveva escluso la prescrizione dei reati: una conclusione corretta con riferimento all’ultimo segmento della condotta illecita contestata all’imputato riferita al 1° aprile 2015. Per detta condotta, infatti, la decorrenza del termine massimo di prescrizione, tenuto conto della sospensione, si sarebbe prodotta solo alla data del 4 settembre 2023, e, quindi, in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello.
Tuttavia, in presenza di ricorso non inammissibile, la Corte di cassazione deve rilevare la decorrenza dei termini di prescrizione poiché solo la inammissibilità del ricorso, determinando la inidoneità dell’atto di impugnazione a produrre i suoi effetti tipici, è insuscettibile di introdurre la fase dell’impugnazione. Il mancato rilievo della prescrizione del reato è frutto, nel caso in esame, di un mero errore percettivo perché rilevabile, in assenza di questioni involgenti la ricostruzione dei fatti storici e di particolari problematiche sul “tempus commissi delicti” anche in sede di legittimità attraverso l’esame dell’imputazione e della sentenza di appello.
