Motivazione della sentenza: legittimo il silenzio su una specifica deduzione difensiva se il suo rigetto è ricavabile dalla struttura complessiva del ragionamento del giudice (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 7067/2025, udienza dell’11 febbraio 2025, ha ricordato che, in tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, atteso che non è necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096 – 01; Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 – 01). 

Così appunto è avvenuto nella fattispecie, ove l’esclusione della configurabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. emerge dalla complessiva struttura della motivazione, che ha evidenziato il valore non modesto del bene ricettato, la circostanza che al momento del fatto il ricorrente fosse privo della patente di guida perché revocata e la sua negativa personalità, in quanto successivamente detenuto per un grave reato per violazione della normativa sugli stupefacenti.

Si rileva, in proposito, che uno degli indici qualificanti della causa di non punibilità invocata è costituito dalla «esiguità del danno», per cui la sua applicazione deve essere esclusa, qualora detto requisito sia mancante.

Pertanto, avendo la Corte territoriale valutato il danno cagionato complessivamente considerato, sebbene non particolarmente elevato, comunque non modesto, ha implicitamente escluso la possibilità di riconoscere all’imputato la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.