La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 7330 depositata il 21 febbraio 2025 ha ricordato che per integrarsi il delitto di violenza privata è necessario che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice comportino la perdita o, comunque, la significativa riduzione della libertà di movimento o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo.
Invece, sono penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i comportamenti che, si rivelino inidonei a limitarne la libertà di movimento, o, comunque, a influenzarne significativamente il processo di formazione della volontà.
Sulla stessa falsariga la Cassazione sezione 5 che con la sentenza numero 40485/2019 ha stabilito che ai fini dell’integrazione del delitto di violenza privata è necessario che la violenza o la minaccia realizzino la perdita o, comunque, la significativa compressione della libertà di azione o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo, essendo, invece, penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i comportamenti che, pur astrattamente condizionanti, si rivelino in concreto inidonei a limitare la libertà di movimento o a condizionare il processo di formazione della volontà altrui.
Fattispecie in cui la Suprema Corte ha escluso la sussistenza del reato nella condotta dell’imputato che, avendo avvicinato il figlio, che si trovava su uno scooter, per esprimergli rimostranze, aveva posizionato la propria bicicletta in modo da impedire allo stesso di allontanarsi, in considerazione la facile amovibilità del mezzo e per la possibilità della vittima di allontanarsi in una diversa direzione.
