Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 6091, udienza del 21 gennaio 2025, ha escluso l’abnormità del provvedimento del tribunale che restituisce gli atti al PM, assumendo la nullità del decreto di citazione a giudizio per omesso invio dell’invito all’indagato di rendere interrogatorio da questi richiesto.
Provvedimento impugnato
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Genova restituiva gli atti al PM sul presupposto della nullità del decreto di citazione a giudizio emanato nei confronti di GS per il mancato invio allo stesso dell’invito a rendere interrogatorio a seguito di tempestiva richiesta del medesimo indagato di essere sentito spiegata ai sensi dell’art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen.
Ricorso per cassazione
Ricorre contro l’indicato provvedimento il PM presso il Tribunale di Genova deducendone l’abnormità e, in subordine, la nullità poiché GS non avrebbe chiesto di rendere interrogatorio, bensì semplicemente depositato al Procuratore della Repubblica di Genova (nonché al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Genova e al Consiglio Superiore della Magistratura), un atto, nella forma di “esposto”, nel quale formulava una serie di doglianze circa l’operato dei PM incaricati del procedimento e della polizia giudiziaria.
Decisione della Corte di cassazione
Occorre premettere che, nell’ambito dei vizi degli atti, la categoria dell’abnormità è sussidiaria e residuale e quindi deve essere intesa restrittivamente onde non violare il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione. Invero, come hanno chiarito le Sezioni unite penali l’atto può essere dichiarato abnorme «quando concorrano almeno i seguenti requisiti: a) sia affetto da un vizio per il quale non sono previste cause di nullità o inutilizzabilità; b) non sia altrimenti impugnabile; c) non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall’ordinamento, ovvero determini una stasi processuale non altrimenti superabile» (Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231163 – 01, in motivazione).
La successiva sentenza “Battistella” ha inoltre specificato che, «alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell’abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l’ordinata sequenza logico-cronologica» (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240 – 01).
Per quel che maggiormente rileva in questa sede, le medesime Sezioni unite hanno affermato, inoltre, che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento – rilevata l’invalidità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita – dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al PM, trattandosi di un provvedimento che, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, atteso che il pubblico ministero può disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso.
L’abnormità – è stato invero ribadito in tale precedente – è ravvisabile soltanto in mancanza di ulteriori strumenti di gravame lato sensu offerti dal sistema processuale per rimediare con prontezza all’anomalia della pronuncia giudiziale. Sicché non è conforme al sistema, per le caratteristiche di assoluta atipicità e residualità del fenomeno, dilatare il concetto di abnormità per impiegarlo in modo improprio al fine di far fronte a situazioni di illegittimità considerate altrimenti non inquadrabili né diversamente rimediabili. In altri termini, l’abnormità, più che rappresentare un vizio dell’atto in sé, integra sempre e comunque uno «sviamento dalla funzione giurisdizionale», non rispondendo, dunque, al modello previsto dalla legge, ma collocandosi al di là del perimetro entro il quale è riconosciuto dall’ordinamento, sia che si tratti di un atto strutturalmente “eccentrico” rispetto a quelli positivamente disciplinati, sia che si versi nell’ipotesi di un atto normativamente previsto e disciplinato, ma “utilizzato” al di fuori dell’area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere nell’iter procedimentale, quale esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, sia che venga in rilievo una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto).
Ne deriva, nell’indicata prospettiva, che l’abnormità funzionale e quella strutturale non costituiscono manifestazioni ontologicamente distinte ed eterogenee, ma si saldano nell’ambito di un fenomeno unitario, caratterizzato dalla carenza o dalla assenza di potere del giudice che ha adottato il provvedimento.
Così, nel ribadire la natura eccezionale dell’istituto dell’abnormità, hanno chiarito, quanto all’abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, la stessa va limitata all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario «imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso del futuro del procedimento o del processo», mentre negli altri casi il PM è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice.
Al contrario hanno puntualizzato che «non è abnorme il provvedimento del giudice emesso nell’esercizio del potere di adottarlo se ad esso non consegua la stasi del procedimento per l’impossibilità da parte del p.m. di proseguirlo senza concretizzare un atto nullo rilevabile nel corso del procedimento».
Non costituisce, in sostanza, elemento caratterizzante l’abnormità la regressione del procedimento, nel senso di “ritorno” dalla fase del dibattimento a quella delle indagini preliminari, atteso che anche l’esercizio legittimo dei poteri del giudice può comportare siffatta regressione, onde, in tal caso, si è in presenza di un regresso “consentito”, anche se i presupposti che legittimano l’emanazione del provvedimento siano stati ritenuti sussistenti in modo errato, configurandosi in detta evenienza un atto illegittimo, ma non abnorme (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 – 01, anche in motivazione).
Nel dare seguito a tale indirizzo interpretativo la più recente Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 – 01, ha ribadito il carattere di eccezionalità della categoria dell’abnormità e la sua funzione derogatoria rispetto al principio di tassatività dei mezzi d’impugnazione, sancito dall’art. 568 cod. proc. pen., mantenuto inalterata nella sua formulazione anche dopo la riforma introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, e rispetto al numero chiuso delle nullità deducibili secondo la previsione dell’art. 177 cod. proc. pen.
Ha invero soggiunto che si tratta di una categoria concettuale «riferibile alle sole situazioni in cui l’ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti».
Da tale carattere di eccezionalità e residualità deriva l’esigenza di distinguere le anomalie irrilevanti perché innocue, in quanto l’atto, pur esorbitante dagli schemi legali o compiuto per finalità diverse da quelle che legittimano l’esercizio della funzione, sia «superabile da una successiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti, averlo privato di rilevanza ed avere eliminato l’interesse alla sua rimozione».
Un’analoga necessità di demarcazione si coglie rispetto alle ipotesi in cui l’atto contrasti con singole disposizioni processuali, presidiate dalla sanzione della nullità: in questo ambito, infatti, «la violazione sussistente non travalica nell’abnormità se l’atto non sia totalmente avulso dal sistema processuale e non determini una stasi irrimediabile del procedimento», sicché deve essere escluso che si possa invocare la categoria dell’abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità, «perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall’art. 568, comma 1, cod. proc. pen.».
Dal complesso dei ripercorsi principi si desume che una stasi processuale rilevante ai fini dell’abnormità si determina esclusivamente quando il processo non può proseguire, se non attraverso il compimento di un atto nullo da parte del PM.
Ne deriva che, nella fattispecie processuale in esame, il ricorso del PM deve essere dichiarato inammissibile poiché, a prescindere dalla corretta qualificazione della nota inviata da GS quale richiesta di interrogatorio o mero esposto, il vizio ipotizzato non sarebbe comunque quello radicale di abnormità poiché, una volta svolto l’interrogatorio – che certo non può considerarsi atto nullo, in virtù della funzione a un tempo difensiva e investigativa dello stesso – il giudizio può proseguire e dunque non si realizza alcuna stasi processuale rilevante.
Deve pertanto essere dichiarato inammissibile il ricorso del PM.
