Ne bis in idem: inapplicabile nel rapporto tra misure di prevenzione e processo penale (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 6090/2025, udienza del 22 novembre 2024, ha ribadito che è inapplicabile il principio del divieto di “bis in idem” tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, poiché il presupposto per l’applicazione di una misura di prevenzione è una “condizione” personale di pericolosità, la quale è desumibile da più fatti, anche non costituenti illecito, mentre il presupposto tipico per l’applicazione di una sanzione penale è un fatto-reato accertato secondo le regole tipiche del processo penale» (Sez. 6, n. 44608 del 06/10/2015, Rv. 265056).

Non soccorre in senso contrario alla predetta inapplicabilità quanto affermato nella sentenza della Corte EDU, 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia, poiché le misure di prevenzione non hanno natura anche solo sostanzialmente penale, pure alla luce della elaborazione della giurisprudenza della medesima Corte EDU, la quale ne sottolinea la funzione di provvedimenti diretti ad impedire la commissione di atti criminali e non a sanzionare la realizzazione di questi ultimi» (Sez. 2, n. 26235 del 04/06/2015, Rv. 264387).