Lettura dispositivo di sentenza in esito a camera di consiglio in assenza dell’imputato legittimamente impedito: nullità? (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 1527/2025 ha stabilito che la sopravvenuta assenza per legittimo impedimento dell’imputato alla ripresa del collegamento in videoconferenza, precedentemente interrotto, che non consenta allo stesso di assistere alla lettura del dispositivo, non determina la nullità della sentenza, in quanto la lettura del dispositivo è un’attività processuale che accede alla medesima udienza, la quale prosegue senza soluzione di continuità tra la conclusione della discussione e tale adempimento.

In motivazione, la Suprema Corte ha evidenziato che, in ogni caso, la violazione delle norme sulla pubblicazione della sentenza non è assistita dalla previsione di sanzioni processuali.

Nel caso esaminato, è pacifico che l’impedimento non fu comunicato al Tribunale.

In ogni caso, non si è trattato di assenza, atteso che l’imputato era certamente presente sia nel corso del processo, sia durante la stessa prima udienza, essendo, di fatto, l’impedimento intervenuto nel suo svolgimento.

In simili casi, infatti, e persino in caso di lettura del dispositivo avvenuta in un giorno diverso da quello di inizio della relativa deliberazione, è stato, in modo condivisibile, evidenziato che si tratti di attività processuale che accede alla medesima udienza, la quale prosegue senza soluzione di continuità tra la conclusione della discussione e tale adempimento (Sez. 1, n. 40711 del 14/02/2018, Rv. 274664-01).

Dunque, non si tratta dell’ipotesi di cui all’art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., applicabile espressamente «nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell’imputato», allorché vi sia «la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell’articolo 420-ter».

Essendosi, in definitiva, l’assunta nullità verificata alla lettura del dispositivo, al più, come ritenuto dalla Corte d’appello, si sarebbe dovuto applicare, ricorrendone i presupposti, l’art. 175 cod. proc. pen..

A tale conclusione, del resto, è già pervenuta la cassazione, laddove ha evidenziato che «la sopravvenuta interruzione del collegamento in videoconferenza, che non consenta all’imputato di assistere alla lettura del dispositivo, non determina la nullità della sentenza perché la violazione delle norme sulla pubblicazione della sentenza non è assistita dalla previsione di sanzioni processuali» (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Rv. 233089- 01; confronta, negli stessi termini: Sez. 2, n. 28562 del 04/07/2024, non massimata).