Il difensore fiduciario rinunciante è tenuto alla difesa fino alla nuova nomina fiduciaria e il giudice deve nominare un difensore d’ufficio? Le indicazioni contraddittorie della Cassazione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 7313/2025, udienza dell’8 gennaio 2025, ha affermato che il difensore fiduciario rinunciante è tenuto a proseguire il suo mandato fino a che l’assistito non nomini altro fiduciario in sua vece.

Ne consegue che, in conseguenza della rinuncia, il giudice non è obbligato a nominare un difensore d’ufficio.

Merita di essere segnalato un indirizzo di segno contrario, espresso di recente da Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 27367/2024, udienza del 30 aprile 2024.

Vi si afferma quanto segue.

Va, innanzitutto, premesso che la rinuncia al mandato da parte del difensore opera immediatamente (Sez. 1, Sentenza n. 8099 del 04/02/2010, Rv. 246238). L’art. 107 cod. proc. pen. prevede, tuttavia che detta rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell’art. 108 cod. proc. pen.

Tale norma non è stata interpretata univocamente dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Secondo un primo indirizzo, il giudice non ha l’obbligo di nominare all’imputato – che non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia – un difensore d’ufficio, in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino all’intervento di una nuova nomina (Sez. 1, n. 46435 del 13/09/2019, Rv. 277795; Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015, dep. 2016, Rv. 266052).

Altro maggioritario orientamento, dal collegio pienamente condiviso, ritiene, invece, che tale nomina è dovuta a pena di nullità (Sez. 2, n. 37875 del 07/07/2023, Rv. 285025; Sez. 6, n. 47159 del 25/10/2022, Rv. 284024 Sez. 1, n. 39570 del 12/09/2019, Rv. 276872; Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Rv. 272603).

Si è, infatti, condivisibilmente affermato che la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia comporta l’obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare tempestivamente un nuovo difensore all’imputato che non abbia provveduto ad altra nomina fiduciaria, in quanto l’eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio.

A sostegno di tale soluzione si è, infatti, osservato che una diversa soluzione finirebbe per differire a tempo indeterminato gli effetti della rinuncia, non nella prospettiva temporalmente limitata e funzionale al fisiologico svolgimento del processo, ma sulla base di una scelta del giudice.

Siffatto differimento, inoltre, potrebbe compromettere l’effettività del diritto di difesa impedendo all’imputato, in situazione di sostanziale minorata difesa in quanto ritenuto ancora difeso dal difensore rinunciante, di effettuare delle scelte processuali soggette a termini perentori.

Va, comunque, considerato che, sulla base dell’orientamento qui condiviso, la nullità generale che consegue alla mancata designazione del difensore di ufficio, non è assoluta, ma a regime intermedio e va, pertanto, eccepita entro i termini di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen.