Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 6073/2025, udienza del 26 novembre 2024, ha ribadito, conformemente al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che i conflitti negativi di competenza, connotati, ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., dal contemporaneo rifiuto, espresso da due organi giudiziari, di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona, necessitano dell’adozione di formali provvedimenti con cui gli organi confliggenti manifestano la decisione di non provvedere nel merito, sul presupposto della propria incompetenza, reciprocamente indicando l’altro e determinando, così, la stasi del procedimento, suscettibile di essere risolta mediante il necessario intervento della Corte di cassazione.
Ne consegue che, in assenza di provvedimenti declinatori di competenza, la semplice missiva di trasmissione, o restituzione, degli atti con l’indicazione della dicitura “per competenza” – specie se riferibile al solo presidente dell’organo collegiale preposto alla decisione – non è suscettibile di dar luogo a conflitto, che va, pertanto, dichiarato insussistente (Sez. 1, n. 39972 del 16/09/2014, Rv. 260907 – 01; Sez. 1, n. 1858 del 28/04/1992, Rv. 190522 – 01; Sez. 1, n. 3257 del 06/07/1992, Rv. 191594 – 01).
In base a quanto esposto, la semplice missiva sottoscritta dal presidente del tribunale di Monza recante la dicitura “V°, si trasmetta all’Autorità giudiziaria di Arezzo per competenza” non è suscettibile di dar luogo a un conflitto negativo di competenza, poiché non può assumere la veste di una declaratoria formale di incompetenza emessa da uno degli organi confliggenti. In conclusione, il prospettato conflitto negativo di competenza va dichiarato insussistente.
