Vice procuratore onorario che partecipa a procedimenti esclusi ex art. 17, comma 3, d.lgs. n. 116 del 2017, in pratica ove lo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero non può essere delegata.
La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 4810/2025 ha stabilito che la partecipazione del vice procuratore onorario a un processo relativamente al quale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, lo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero non può essere delegato integra, ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., una nullità a regime intermedio, concernente l’inosservanza delle disposizioni relative alla partecipazione necessaria al processo della parte pubblica, che deve essere dedotta entro i termini stabiliti, a pena di decadenza, dall’art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
