Avvocato e impedimento a comparire per motivi di salute : il criterio della tempestività (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 7031 del 20 febbraio 2025 ha accolto il ricorso del difensore, al quale era stato rigettata l’istanza di legittimo impedimento, per motivi di salute, in quanto ritenuta dal giudice di merito non tempestiva.

Nel caso specifico, l’avvocato aveva depositato l’istanza il 24 febbraio per l’udienza fissata il 27 febbraio avendo saputo dell’impedimento il 20 febbraio, il giudice aveva ritenuto che non era congruo il tempo intercorso tra la conoscenza dell’impedimento e il deposito (4 giorni).

La Suprema Corte ha ritenuto che la richiesta del difensore di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento a comparire, dovuto a motivi di salute, deve essere comunicata al giudice prontamente, ovvero in un momento quanto più prossimo all’acquisizione definitiva della conoscenza di tale impedimento: ne consegue che deve ritenersi illegittima l’ordinanza che ha rigettato la richiesta di rinvio inoltrata tre giorni prima dell’udienza, termina ritenersi congruo sia rispetto al confezionamento dell’istanza da parte del professionista sia rispetto alla riprogrammazione dell’udienza da parte del giudice.

La Cassazione ha richiamato il precedente della sezione 2 sentenza numero 36557/2022 che in caso analogo aveva stabilito che: La richiesta del difensore di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento a comparire dovuto a motivi di salute deve essere comunicata al giudice prontamente, ovvero in un momento quanto più prossimo all’acquisizione definitiva della conoscenza di tale impedimento.

In applicazione del principio, la Suprema Corte, ha precisato che non è necessario che la comunicazione sia immediata, ha ritenuto tempestiva l’istanza depositata dal difensore il giorno dopo l’effettuazione della visita medica attestante l’effettiva sussistenza dell’impedimento.