Reiterazione pericolosità e il decorso del tempo (Riccardo Radi)

Il decorso del tempo ai fini della valutazione del permanere delle esigenze cautelari, in riferimento al pericolo di reiterazione, è una variabile imponderabile.

La riprova è l’esito di due istanze di revoca o sostituzione della misura che mi sono state notificate oggi ed hanno avuto esiti diversi, in entrambe si invocava il “decorso del tempo” come fattore di elisione o eliminazione del pericolo di reiterazione.

Partiamo da un fatto, nell’applicare e mantenere le misure cautelari personali il pericolo di reiterazione del reato, indicato dall’articolo 274, lettera c), del codice di procedura penale, rappresenta l’esigenza cautelare più frequentemente invocata dai giudici a sostegno della misura restrittiva e, al contempo, quella più difficilmente confutabile da parte della difesa.

Tale esigenza cautelare può essere desunta da comportamenti o atti concreti ovvero anche da precedenti penali, con valutazione prognostica sulla fattispecie, concreta, sulle modalità realizzative della condotta, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale di eventuali condotte reiterative: tale analisi deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti.

Il “fattore tempo” è una variabile che ogni giudice interpreta a suo piacimento, tale asserzione è comprovata dalle due ordinanze della corte di appello di Roma che ho depositato contemporaneamente e sono state decise nello stesso giorno.

Hanno avuto esiti diversi, una accolta e l’altra rigettata ed erano entrambe basate sul “fattore tempo” trascorso dall’indagato/imputato in vinculis.

La misura cautelare è iniziata a decorrere per uno il 4 aprile del 2024 e per l’altro il 1 giugno 2024 ma la valutazione dei giudici è stata diversa “lungo tempo trascorso” (per il caso dell’1 giugno) e “il mero decorso del tempo … non elevato” per ironia della sorte per la misura iniziata il 4 aprile.

L’auspicata modifica dell’articolo 299 del codice di procedura penale, appare necessaria, in tema è stata depositata una proposta di legge, ne abbiamo parlato : Pericolo di reiterazione del reato a tempo: la modifica dell’art. 299 collegato all’art. 274 lettera c) del c.p.p. (Redazione) – TERZULTIMA FERMATA

Si potrebbe prevedere, con esclusione dei reati di maggiore allarme sociale, che dopo un congruo lasso di tempo (sessanta giorni), il giudice, anche d’ufficio, proceda ad una nuova valutazione della “pericolosità” sulla base di atti e fatti concreti e attuali diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente alla base della misura e, ove non più persistenti, prevedere la revoca o la sostituzione con altra misura meno afflittiva.

La nuova valutazione del giudice restituisce al “fattore tempo” trascorso dall’indagato/imputato in vinculis il giusto valore, essendo la privazione della libertà personale momento di grave afflizione e stravolgimento dell’esistenza del sottoposto che, sovente, dopo un periodo di restrizione, non è più il medesimo entrato in contatto con l’ambiente carcerario, potendo mutare, al contempo, la sua probabilità di recidiva.

La modifica proposta, oltre ad allineare la custodia cautelare al precetto costituzionale, avrebbe un significativo impatto sulla permanenza in carcere di persone non ancora riconosciute colpevoli, perseguendo così anche la finalità deflattive della popolazione carceraria.