Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 44311/2024, udienza dell’ 8 ottobre 2024, ha chiarito che, in tema di reati tributari, i proventi da reato rientrano, ex art. 14, comma 4, legge 24 dicembre 1993, n. 537, nelle categorie di reddito tassabile di cui all’art. 6, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, soggiacendo, pertanto, ai conseguenti obblighi di dichiarazione e di versamento, sicché la loro omessa indicazione nel modello unico delle persone fisiche integra il delitto di cui all’art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nel caso in cui non siano stati assoggettati a sequestro o confisca penale nel medesimo periodo di imposta in cui si è verificato il presupposto impositivo, determinandosi in tale eventualità, in conformità al principio costituzionale della capacità contributiva, una riduzione del reddito imponibile (si confronti, Cass. civ., n. 28375 del 2019, Rv. 655895-01).
Il ricorso cui è seguito questo chiarimento ineriva ad una fattispecie relativa ad omessa dichiarazione del provento del delitto di peculato, già sottoposto a sequestro preventivo a fini di confisca del profitto del reato in annualità di imposta diversa da quella oggetto della dichiarazione in contestazione.
