Segnaliamo che il Tribunale di Firenze con ordinanza del 27 gennaio 2025, pubblicata sulla G.U. segnalata alla fine del post, ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale in riferimento al reato di rapina impropria ritenendo che si dubita della legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 628, comma 2 del codice penale nella parte in cui richiede che la condotta di violenza o minaccia sia posta in essere «immediatamente dopo la sottrazione» anziché «immediatamente dopo l’impossessamento» del bene, per violazione dell’art. 3 della Costituzione e in particolare in relazione alla diversa disciplina dettata per la rapina impropria rispetto al delitto di rapina propria di cui all’art. 628, comma 1 del codice penale (che incrimina la condotta di chi «per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene».
Ordinanza del 27 gennaio 2025 del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di F. R. Reati e pene – Rapina impropria – Requisiti per la consumazione del reato – Denunciata previsione che il reato si consuma «immediatamente dopo la sottrazione» anziché «immediatamente dopo l’impossessamento». – Codice penale, art. 628, secondo comma. (25C00039) (GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.8 del 19-2-2025)
