Segnaliamo per l’indubbio interesse, e per raccogliere l’invito di allargare il raggio di azione del blog, che la Cassazione sezione tributaria con ordinanza numero 4292 del 19 febbraio 2025, accogliendo il ricorso di un contribuente, ha stabilito che ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’IMU per la prima casa, va escluso, quale requisito per godere dell’esenzione, che nell’abitazione prima casa debba avere dimora abituale e residenza anagrafica l’intero nucleo familiare del possessore, essendo sufficiente che detta situazione fattuale risieda in capo al solo proprietario.
La Cassazione ha richiamato la sentenza numero 209/2022 della Corte Costituzionale e richiamando i contenuti di detta pronuncia ha escluso, quale requisito per godere dell’esenzione in esame, che nell’abitazione (prima casa) debba avere dimora abituale e residenza anagrafica l’intero nucleo familiare del possessore, essendo sufficiente che detta situazione fattuale risiedano in capo al solo proprietario.
Nel caso in esame, risulta pacifico che la ricorrente abbia la propria residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile oggetto di tassazione, il che è sufficiente, alla luce del citato intervento della Consulta, per riconoscerle il diritto all’esenzione in oggetto.
