La Procura può impugnare sentenze di proscioglimento emesse prima del 25 agosto 2024 per i reati previsti dall’articolo 550 commi 1 e 2 c.p.p.?
La Cassazione sezione 5 con ordinanza numero 6984 depositata il 19 febbraio 2025 (in allegato al post) ha affermato, in tema di impugnazioni, che le sentenze di proscioglimento emesse prima del 25 agosto 2024, data di entrata in vigore delle legge 9 agosto 2024, n. 114, possono essere appellate dal pubblico ministero anche nel caso in cui riguardino i reati indicati dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non applicandosi la preclusione prevista dall’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. p), legge citata, posto che, in assenza di disciplina transitoria, il principio del tempus regit actum comporta l’operatività del regime impugnatorio previsto all’atto della pronunzia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all’impugnazione.
