Cassazione penale, Sez. 7^, ordinanza n. 5780/2025, udienza del 22 gennaio 2025, ha ribadito che la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell’agente operante, spettando al giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la precisione e completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell’avviso e la tempestività dell’avvertimento (Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, Rv. 281976; conf. Sez. 4 n. 18349 del 29/04/2021, Rv. 281169).
Per quanto riguarda, in particolare, il profilo di censura avente ad oggetto l’assenza di un valido consenso giova rammentare che, in tema di guida in stato di ebbrezza, la mancanza del consenso al prelievo dei campioni biologici, compiuto su richiesta della polizia giudiziaria presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici ma ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico, non è causa di inutilizzabilità degli esami compiuti, posto che la specifica disciplina dettata dall’art. 186 del d. Igs. n. 285 del 1992, nel dare attuazione alla riserva di legge (art. 13, comma 2, Cost.), non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato in ordine al prelievo dei campioni, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento (tra le numerose, Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Rv. 280047; Sez. 4, n. 43217 del 08/10/2019, Rv. 277946; Sez. 4, n. 2343 del 29/11/2017, dep. 2018, Rv. 272334; Sez. 4, n. 10605 del 15/11/2012, dep. 2013, Rv. 254933).
