La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 6808 del 19 febbraio 2025 ha esaminato la questione, in tema di attività di indagine, relativa alle differenze tra il rilievo eseguito dalla P.G. che consiste nell’attività di raccolta di dati pertinenti al reato e l’accertamento tecnico che si estende al loro studio e valutazione critica secondo canoni tecnico- scientifici.
In tema di attività di indagine, il rilievo affidato alla polizia giudiziaria, consistente nell’attività di raccolta di dati pertinenti al reato disciplinata dagli articoli 354 e 356 Cpp, è di regola atto “irripetibile” quando si constata lo stato di luoghi che patisce successive modifiche; per essere inquadrato come tale deve poter essere effettuato senza fare ricorso a specifiche competenze tecnico-scientifiche.
A differenza, l’accertamento tecnico si estrinseca nello studio e valutazione secondo canoni tecnici.
Il fatto che i rilievi siano “irripetibili” non li porta ad essere accertamenti tecnici irripetibili.
Ricordiamo sullo stesso tema, Cassazione, sezione 2 sentenza numero 41839/2024 che ha esaminato il seguente:
Fatto
La Corte territoriale confermava la condanna di F.A. per il reato di occupazione abusiva di circa diciotto meri quadri di terreno pubblico nella piazza “Campo dei fiori“, a Roma.
L’occupazione era funzionale ad estendere l’area utilizzata come “dehor” del ristorante.
La difesa deduceva la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato rispetto delle prescrizioni previste dall’art. 360 cod. proc. pen.
Nella prospettazione difensiva la misurazione della porzione di piazza invasa integrerebbe un accertamento “non ripetibile“, che avrebbe richiesto l’osservanza degli adempimenti previsti dall’art. 360 del codice di diritto e pertanto l’omissione determinerebbe l’inutilizzabilità della misurazione.
Decisione
La Cassazione premette che la misurazione contestata deve, infatti, essere inquadrata come “rilievo” e non come “accertamento tecnico“.
Sul punto, la Suprema Corte sottolinea che, mentre il rilievo consiste nell’attività di raccolta di dati pertinenti al reato, l’accertamento tecnico si estende al loro studio e valutazione critica secondo canoni tecnico- scientifici (Sez. 2, n. 34149 del 10/07/2009; Sez. 1, n. 2443 del 13/11/2007, dep. 2008).
Il rilievo, atto urgente, affidato alla polizia giudiziaria consente di raccogliere dati rilevanti per l’accertamento penale, e per essere inquadrato come tale, deve potere essere effettuato senza fare ricorso a specifiche competenze tecnico-scientifiche.
Si tratta di una attività svolta dalla polizia giudiziaria e disciplinata dagli artt. 354, 356, del codice di rito; il difensore dell’indagato può assistere alla effettuazione dei rilievi, ma sull’autorità giudiziaria non grava alcun onere di notifica.
Deve essere chiarito che il fatto che i rilievi siano “irripetibili”, come avviene, di regola, quando si constata lo stato di luoghi che patisce successive modifiche, non implica la loro attrazione nell’area degli accertamenti tecnici irripetibili, i quali, diversamente dai rilievi, sono caratterizzati non solo dalla “irripetibilità” dell’azione investigativa, ma dalla natura tecnico-scientifica dell’accertamento.
Ciò che estrae il “rilievo” dall’area di operatività dell’art. 360 cod. proc. pen. non è, dunque, la sua eventuale natura irripetibile, quanto il fatto che lo stesso possa essere svolto senza particolari competenze tecniche.
La polizia giudiziaria, quando effettua i rilievi si limita infatti a constatare quanto osservato, ed a riversare i dati rilevati in una annotazione, che, nella misura in cui descrive una situazione “irripetibile” può essere acquisita al fascicolo per il dibattimento (così, tra le altre Sez. 1, n. 23156 del 09/05/2002, in relazione al prelievo di polvere da sparo, c.d. “stub”; nello stesso senso Sez. 3, n. 26189 del 28/03/2019; relativa alla annotazione che descrive lo stato dei luoghi).
Nel caso in esame la misurazione della porzione della piazza “Campo dei fiori” invasa da sedie e tavoli del locale di P., come ritenuto legittimamente dalla Corte di appello, è un’attività materiale, che è stata svolta senza fare ricorso a particolari competenze tecnico scientifiche, sicuramente inquadrabile come rilievo e sottratta allo statuto previsto dall’art. 360 cod. proc. pen.
