Sentenza di patteggiamento : acquisizione in altro procedimento e criteri di valutazione a fini probatori (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 44311/2024 ha stabilito che la sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile, anche in esito alla modifica dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, può essere utilizzata come prova in altro processo penale nei limiti stabiliti dall’art. 238-bis cod. proc. pen., ma per fornire prova diretta del fatto oggetto del suo accertamento necessita di una conferma esterna individualizzante, non richiesta, invece, nel caso in cui la stessa sentenza sia utilizzata come riscontro di altre prove già acquisite.

In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che non può riconoscersi valore confessorio alla richiesta di applicazione di pena, trattandosi di un atto con cui l’imputato, per le più svariate ragioni, non necessariamente equivalenti ad ammissione della propria colpa, rinuncia a contestare l’accusa, esonerandola dall’onere della prova.

La cassazione, premette che diversamente da quanto opina il ricorrente la sentenza di patteggiamento può essere utilizzata a fini probatori in altro procedimento penale, ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., stante la sua equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna, quanto al “fatto” ed alla sua attribuibilità (Sez. 5, n. 12344 del 05/12/2017, Nicho Casas, Rv. 272665 – 01; Sez. 5, n. 7723 del 12/11/2014, dep. 2015, Mazzola, Rv. 264058 – 01; Sez. 1, n. 50706 del 05/06/2014, Macrì, Rv. 261480 – 01; Sez. 1, n. 8881 del 10/07/2000, Malcangi, Rv. 216920 – 01).

Tale insegnamento si inserisce nel solco dell’interpretazione della Corte costituzionale per la quale la sentenza di applicazione della pena pronunciata ai sensi dell’art. 444, secondo comma, cod. proc. pen., «accogliendo la richiesta delle parti che concordano circa l’opportunità di definire il processo attraverso un accordo sulla pena, in certo modo presuppone pur sempre la responsabilità. Ed è questo ciò che giustifica la normale equiparazione della sentenza che dispone l’applicazione della pena su richiesta delle parti a una pronuncia di condanna, secondo il disposto dell’art. 445, primo comma, ultima parte, del codice di procedura penale» (Corte cost., sent. n. 155/1996).

Successivamente, con sentenza n. 336/2009, la Corte costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 445, comma 1-bis, e 653, comma 1-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, equiparata la sentenza di cui all’art. 444 dello stesso codice ad una sentenza di condanna, prevedono che essa abbia efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, ha escluso la irragionevolezza della scelta legislativa di perequare, agli effetti del giudizio disciplinare, l’efficacia probatoria della pronuncia di condanna a seguito di dibattimento e della pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Il Giudice delle leggi ha altresì escluso la irragionevolezza dell’opzione legislativa di assegnare alla sentenza di patteggiamento efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, escludendola, invece, per il giudizio civile o amministrativo di danno, poiché quest’ultimo è un giudizio contenzioso tra parti pariteticamente contrapposte, per le quali gli effetti extrapenali del giudicato di condanna devono tenere conto della possibilità che entrambe le parti abbiano avuto di misurarsi in contraddittorio in sede penale.

La stessa esigenza – afferma il Giudice delle leggi – non rileva nei rapporti tra patteggiamento e giudizio disciplinare, avuto riguardo alla natura di tale giudizio ed all’identità soggettiva della parte chiamata a partecipare ai rispettivi procedimenti: nell’uno quale imputato e nell’altro quale incolpato in sede disciplinare.

Non sussiste, inoltre, la violazione degli artt. 24, comma secondo, e 111, comma secondo, Cost. Infatti, afferma la Corte costituzionale, premesso che la scelta del patteggiamento é un diritto dell’imputato, cui si accompagna l’accettazione di tutti gli effetti, favorevoli e sfavorevoli, tassativamente tracciati dal legislatore come elementi coessenziali allo stesso istituto; e che tra questi effetti non irragionevolmente é annoverato anche il valore di giudicato ai fini del giudizio disciplinare; la circostanza che l’imputato accetti una determinata condanna penale sta univocamente a significare che ha ritenuto, a quei fini, di non contestare il fatto e la propria responsabilità, con la conseguenza di rendere per ciò stesso coerente, rispetto agli evocati parametri, la possibilità che, intervenuto il giudicato su quel fatto e sulla relativa attribuibilità allo stesso imputato, simili componenti del giudizio si cristallizzino anche agli effetti del giudizio disciplinare.

Successivamente a queste pronunce il quadro normativo è cambiato.

L’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia), pur mantenendo ferma l’equiparazione della sentenza di applicazione della pena ad una sentenza di condanna, ne ha tuttavia espressamente escluso l’efficacia e l’utilizzo a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio contabile.

Il dato testuale non si presta a equivoci nella misura in cui continua (implicitamente) ad affermare la rilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento nel giudizio penale, rilevanza espressamente affermata dalla stessa relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo delegato ed altrettanto espressamente esclusa per gli altri procedimenti, in particolare per quelli disciplinari e contabili onde implementare il ricorso a tale forma speciale di definizione alternativa e speciale dell’azione penale in funzione deflattiva dei processi penali.

La riforma, dunque, non sminuisce affatto la tenuta del ragionamento del Giudice delle leggi che resta tutt’ora validamente ancorato al dato normativo, ancor più nei casi in cui la sentenza di applicazione della pena venga utilizzata come prova in altro processo nei confronti dello stesso imputato per fatti-reato tra loro probatoriamente collegati, come nel caso di specie, ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen.

E’ necessario tuttavia sottolineare che la sentenza di applicazione della pena può essere utilizzata come prova nei limiti stabiliti dall’art. 238-bis cod. proc. pen. nel senso che, per fornire la prova diretta del fatto oggetto del suo accertamento, necessita di una conferma esterna, che non è, invece, richiesta laddove la medesima sentenza sia utilizzata come riscontro di altre prove già acquisite (Sez. 3, n. 33972 del 16/06/2023, D., Rv. 285063 – 02; Sez. 4, n. 12349 del 29/01/2008, De Angioletti, Rv. 239299 – 01).

Ed invero, una volta acquisite ai sensi dell’art. 238 bis cod. proc. pen., le sentenze irrevocabili sono valutabili entro i limiti ben precisi indicati dagli artt. 187 e 192 comma terzo stesso codice.

Pertanto il giudice, perché tali sentenze, assimilate alle dichiarazioni accusatorie del reo o del correo, assurgano a dignità di prova nel diverso processo penale al quale vengono acquisite, deve, in primo luogo, nel contraddittorio delle parti, accertare la veridicità dei fatti ritenuti come dimostrati dalle dette sentenze e rilevanti ex art. 187 cod. proc. pen., salva la facoltà dell’imputato di essere ammesso a provare il contrario; del pari, su richiesta dell’accusa, il giudice dovrà acquisire al dibattimento, nel contraddittorio delle parti, gli elementi di prova – costituiti da riscontri esterni individualizzanti – che confermino la veridicità dei fatti, accertati nelle sentenze irrevocabili acquisite e che divengano, in tal modo, fonti di prova del reato, per cui si procede, sicché sulla base delle esposte premesse non è ipotizzabile alcuna violazione del principio della terzietà del giudice ne’ di quello del diritto di difesa (Sez. 1, n. 8755 del 26/05/1995, Ronch, Rv. 202624 – 01).

Come ben precisato da Sez. 1, n. 12595 del 16/11/1998, Hass, Rv. 211768 – 01, l’acquisizione agli atti del procedimento, secondo quanto previsto dall’art. 238 bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell’utilizzazione a fini decisori dei fatti né, tantomeno, dei giudizi di fatto contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l’autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate.

Tale insegnamento è coerente, del resto:

a) con la insuscettibilità della sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione di acquisire efficacia di giudicato negli altri procedimenti penali nei medesimi termini previsti, per gli altri giudizi civili, amministrativi e disciplinari, dagli artt. 651-654 cod. proc. pen.;

b) con il dovere del giudice penale di risolvere autonomamente ogni questione da cui dipende la decisione, comprese quelle penali di natura incidentale che non hanno efficacia vincolante in nessun altro processo (art. 2 cod. proc. pen.).

Nè alla richiesta di della pena può essere attribuita natura confessoria.

Per quanto la giurisprudenza di legittimità sia attestata nella affermazione che la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata quantomeno come ammissione del fatto (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595 – 01), quando non la si voglia addirittura ritenere implicito riconoscimento di colpevolezza (così Sez. 5, n. 4117 del 20/09/1999, Valarenzo Lorel Yhonny J., Rv. 214478 – 01) o ammissione di responsabilità (Sez. 1, n. 5517 del 03/11/1995, Nulli Moroni, Rv. 203026 – 01; Sez. 3, n. 2468 del 26/06/1995, Donazzolo, Rv. 202487 – 01), ben più persuasiva è la considerazione per la quale, facendo richiesta di applicazione della pena, l’imputato rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa, o, in altri termini, non nega la sua responsabilità ed esonera l’accusa dall’onere della prova; la sentenza che accoglie la detta richiesta contiene, quindi, un accertamento ed un’affermazione impliciti della responsabilità dell’imputato (Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191134 – 01).

La rinunzia a contestare l’accusa non sempre, né necessariamente equivale ad ammissione della propria colpa, potendo la scelta del rito essere dettata da molte altre possibili ragioni alternative, non essendo accettabile, sul piano logico, l’equazione: innocenza=scelta rito ordinario/colpevolezza=richiesta applicazione pena, equazione espressamente affermata, ma solo in motivazione, da Sez. U, Di Benedetto, cit.

E’ piuttosto vero che la presunzione di innocenza, principio immanente al processo penale, non può essere vinta nel processo ad quem facendo leva sulla scelta processuale effettuata dall’imputato nel processo a quo, nemmeno se i reati oggetto dei due processi siano connessi teleologicamente ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., men che meno se probatoriamente ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen.

Nel processo nel quale la sentenza di applicazione della pena viene acquisita a fini di prova del diverso reato per il quale si procede nei confronti del medesimo imputato, questi conserva appieno il diritto di mettere in discussione e contraddire gli stessi elementi di prova sui quali si basa la precedente sentenza di condanna non potendo la rinuncia al contraddittorio nella formazione della prova estendere i suoi effetti in tutti i diversi processi nei quali la medesima prova viene indicata a sostegno dell’accusa.

Del resto, se – come detto – nemmeno la sentenza penale irrevocabile di condanna o assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato, nei termini indicati dagli artt. 651-654 cod. proc. pen., nei processi diversi da quelli civili, amministrativi e disciplinari, a maggior ragione la sentenza di applicazione pena non può avere efficacia di giudicato nel diverso processo penale quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell’affermazione che l’imputato non lo ha commesso.

Resta, dunque, la sola finalità probatoria della sentenza nei termini indicati.