La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 6787 del 19 febbraio 2025 ha ricordato che l’integrazione probatoria disposta dal giudice, ai sensi dell’art. 441, comma 5, c.p.p., può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all’imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l’esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità, ai fini della decisione, degli elementi di prova di cui viene ordinata l’assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti.
Deve, pertanto, darsi continuità al suddetto principio (ben esplicitato nella sentenza della cassazione sezione 6 numero 17360/2021), opposto a quello richiamato dal ricorrente, in quanto le sentenze richiamate a fondamento della tesi sostenuta con il ricorso, che escludevano la possibilità di disporre l’integrazione probatoria ai sensi dell’art. 441, comma quinto, cod. proc. pen. in relazione alla ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all’imputato (Sez. 3, Sentenza n. 33939 del 16/06/2010, Anzaldo, Rv. 248229; Sez. 1, Sentenza n. 32099 del 14/07/2004, Carta, Rv. 229497) sono, molto risalenti mentre le più recenti, esaminando il tema posto dal difensore, ne hanno escluso il fondamento giuridico con argomentazioni convincenti e fondate sull’analisi della riscrittura della normativa in tema di giudizio abbreviato che ne ha modificato le condizioni di accesso al rito e che non presuppone più, come condizione per la sua ammissibilità, la definizione del processo allo stato degli atti e perciò neppure il consenso del pubblico ministero, “accesso al rito” che non potrà mai essere rifiutato in presenza di carenze del quadro probatorio od istruttorio.
Questo principio vale in assoluto nel caso in cui l’imputato richieda il giudizio abbreviato cd. puro oltre che nell’ipotesi di richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria, quando questa risulti necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità proprie del procedimento.
La scelta unilaterale dell’imputato non può, dunque, fondare alcuna aspettativa circa un preteso diritto ad essere giudicati sulla sola base degli atti disponibili al momento dell’ordinanza di ammissione del rito perché, qualora il giudice, in qualsiasi momento, dovesse rendersi conto dell’incompletezza delle indagini e della conseguente impossibilità di possedere gli elementi necessari per la decisione, l’integrazione probatoria officiosa costituisce l’unica forma di bilanciamento rispetto alla inevitabilità del giudizio abbreviato, rimesso alla scelta unilaterale dell’imputato, ed essa non è condizionata alla sua complessità od alla lunghezza dei tempi dell’accertamento probatorio né è soggetta a limiti temporali e può dunque intervenire in qualsiasi momento e fase della procedura (Sez. 6, 23/01/2009 n. 11558, Trentadue, Rv. 243063).
Peraltro, in relazione al rito abbreviato cd. secco – come nella specie attivato dal ricorrente – non si tratta di recuperare poteri officiosi, diretti a snaturare la fondamentale funzione passiva del giudice nell’ambito del modello processuale accusatorio, ma di “recuperare” nella fase processuale attraverso l’attività integrativa le lacune investigative c.d. strutturali – le uniche perciò colmabili in quanto necessarie per la decisione – in linea con la modifica corrispondentemente apportata all’art. 421-bis cod. proc. pen. che, richiedendo ex ante il rispetto del principio di completezza delle indagini, impone al giudice dell’udienza preliminare di indicare al pubblico ministero, nel caso di indagini preliminari incomplete, l’espletamento di ulteriori indagini.
Diversamente ne risulterebbe snaturato lo stesso processo penale ed i principi costituzionali che lo regolano perché la ricerca della verità “processuale” (v. Corte Cost. sentenza n. 3 del 1993), che presuppone che il giudice sia in possesso degli elementi necessari per decidere, rimane, nei limiti fissati dalle concorrenti garanzie costituzionali del giusto processo (art. 111 Cost.), fine primario ed ineludibile di esso in quanto, in un ordinamento improntato al principio di legalità (art. 25 Cost., comma 2) e fondato sull’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.), l’accertamento del fatto storico, necessario per pervenire ad una giusta decisione, non può essere impedito da una scelta unilaterale di una parte processuale sia essa l’imputato o il pubblico ministero.
L’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. non si spinge al punto di dichiarare preclusa la facoltà del giudice di integrazione probatoria officiosa con riguardo alla ricostruzione storica del fatto ed all’attribuibilità di esso all’imputato – che costituiva nella precedente giurisprudenza un portato della ricostruzione strutturale dell’istituto in esame – e l’integrazione probatoria sarà ammessa quando risulti “necessaria ai fini della decisione” con la precisazione che l’integrazione non può spingersi sino al punto da alterare la concorrente funzione del processo penale, quale processo di parti a struttura accusatoria sicché il ricorso ai poteri ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen. richiede non la totale assenza di informazione probatoria, al cui cospetto alcuna integrazione sarebbe ammissibile, ma esclusivamente l’incompletezza di essa, incompletezza che potrà essere colmata non con l’acquisizione di un qualsiasi elemento ma solo di quelli necessari per decidere.
