La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 647/2025 ha esaminato la questione relativa al giudizio di esecuzione relativo alle statuizioni che applicano misure di sicurezza personali ed all’individuazione della competenza funzionale.
Il caso di specie riguarda l’esecuzione di un provvedimento che ha applicato una misura di sicurezza personale e il conflitto è sorto tra il Tribunale di Ravenna, il giudice che ha pacificamente emesso il provvedimento e che pertanto sarebbe competente in applicazione dei criteri generali, e il Magistrato di sorveglianza di Bologna, organo competente per l’applicazione e la gestione della misura di sicurezza personale, che ha posto in dubbio la legittimità della stessa.
La peculiarità della situazione impone una sintetica disamina del quadro d’insieme del sistema contenuto nel Titolo X del codice di procedura penale e, specificamente nel Titolo III, Capi I e II.
Gli artt. 665 e seguenti cod. proc. pen. e 181 bis e seguenti disp. att. cod. proc. pen. contengono i criteri per individuare il giudice, indicano le competenze a questo attribuite e disciplinano le forme con le quali si celebra il procedimento di esecuzione.
L’art. 665 cod. proc. pen. stabilisce che il giudice competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è, in generale, quello che lo ha deliberato e prevede i criteri da applicare per individuarlo nel caso in cui l’esecuzione concerna una pluralità provvedimenti e questi siano stati emessi da giudici diversi.
L’art. 666 cod. proc. pen. regola il procedimento “ordinario” e gli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen. quello “speciale” di esecuzione (Sez. 1, n. 19726 del 4/4/2024, Guarini, n.m.; Sez. 1, n. 28917 del 26/3/2024, Espinosa, n.m.; Sez. 1, n. 6378 del 11/12/2023, Bajri, n.m.).
Le competenze attribuite al giudice dell’esecuzione sono specificamente indicate dagli articoli 668, 669, 670, 671, 672, 672, 673, 674 e 675 cod. proc. pen., e dagli artt. 667 e 676 cod. proc. pen.
Alle prime – quelle in cui vi sia il dubbio che sia stata condannata una persona in luogo di un’altra, il caso in cui sono state pronunciate una pluralità di sentenza nei confronti di una medesima persona per il medesimo fatto, le questioni sul titolo esecutivo, le richieste di riconoscere la disciplina del concorso formale e del reato continuato, le istanze per l’applicazione dell’amnistia e dell’indulto, quelle per la revoca della sentenza per abolizione del reato o di altre statuizioni e provvedimenti in merito alla sospensione condizionale della pena, della grazia o dell’amnistia o dell’indulto condizionati e della non menzione, nonché quelle relative alla dichiarazione di falsità di documenti – si applica il procedimento “ordinario”.
Alle seconde, il caso in cui vi siano dubbi sull’identità fisica della persona detenuta e quelle definite come “altre competenze”, si applica il procedimento “speciale”.
Tra queste ultime – oltre all’estinzione del reato dopo la condanna, all’estinzione della pena quando questa non consegue alla liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale, alle decisioni in materia di pene accessorie ovvero per la restituzione di cose sequestrate o, anche, nel caso si debba procedere alla riduzione della pena prevista dall’art. 442, comma 2 bis cod. proc. pen. – è espressamente indicata la competenza in ordine alle decisioni relative alla confisca.
In tale norma, l’art. 676 cod. proc. pen., né in quelle in precedenza indicate, tutte contenute nel Libro X, Esecuzione, Titolo III, Organi Giurisdizionali, Capo Giudice dell’esecuzione, non vi è uno specifico riferimento alle altre misure di sicurezza, quelle personali.
La mancata previsione delle misure di sicurezza personali tra le materie comprese tra quelle attribuite al giudice dell’esecuzione individuato ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen. è coerente con il sistema.
Le decisioni relative alle sole misure di sicurezza personali, d’altro canto, sono attribuite alla magistratura di sorveglianza alla quale, in tali casi, venuta meno ogni ragione di sottrarre la valutazione a quello che è il giudice naturale della materia, è attribuita una competenza funzionale esclusiva (in tal senso Sez. 1, n. 51161 del 09/05/2018, Rv. 274652 – 02; Sez. 1, n. 11139 del 02/12/2015, dep. 2016, n. m.; Sez. 2, n. 45325 del 16/07/2013, Rv. 257492).
Infatti, il combinato disposto degli artt. 579 e 680 cod. proc. pen., per la fase di cognizione successiva alla pronuncia di primo grado, prevede che l’impugnazione proposta avverso le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza diverse dalla confisca è decisa dal Tribunale di sorveglianza in sede di appellò.
Il giudizio di rinvio a seguito dell’annullamento delle sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza, anche in caso di omessa applicazione delle medesime, è devoluto al tribunale di sorveglianza e non al giudice d’appello (Sez. 1, n. 51161 del 09/05/2018, Rv. 274652 – 02; Sez. 1, n. 11139 del 02/12/2015, dep. 2016; Sez. 2, n. 45325 del 16/07/2013, Rv. 257492 – 01; Sez. 1, n. 18510 del 17/03/2010, Rv. 247201 – 01).
L’art. 679, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che ogni ulteriore e diversa decisione, cioè quelle relative all’accertamento della pericolosità e alla revoca, in ordine alle misure di sicurezza diverse dalla confisca ordinate con la sentenza e all’applicazione di misure di sicurezza non disposte con la sentenza irrevocabile di condanna deve essere assunta dal magistrato di sorveglianza.
L’art. 679, comma 2 cod. proc. pen. statuisce espressamente che il magistrato di sorveglianza sovraintende all’esecuzione delle misure di sicurezza personali dovendosi quindi ritenere che tutto ciò che si riferisce all’erronea applicazione di una misura di sicurezza fuori dai casi consentiti rientra nei suoi poteri decisionali (da ultimo Sez. 1, n. 14222 del 24/02/2023, Rv. 284507 – 01; risalante nel tempo Sez. 1, n. 4077 del 06/07/1995, Rv. 202432 – 01).
Alla luce delle considerazioni esposte deve essere enunciato il seguente principio di diritto: “Il giudizio di esecuzione relativo alle sole statuizioni che applicano misure di sicurezza personali è attribuito alla competenza funzionale esclusiva della magistratura di sorveglianza“
