Omologazione dell’etilometro e regolarità delle verifiche periodiche: spetta all’accusato la dimostrazione di eventuali irregolarità (redazione)

Cassazione penale, Sez. 7^, ordinanza n. 5791/2025, udienza del 22 gennaio 2025, ha affermato, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità, che, per quanto riguarda l’etilometro, l’omologazione e le verifiche periodiche dello stesso sono espressamente previste dall’art. 379, commi 6, 7 e 8 del Regolamento esecutivo al Codice della Strada, approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495 e che ciò differenzia la disciplina in tema di etilometro rispetto a quella avente ad oggetto l’autovelox, colpita dalla declaratoria di incostituzionalità operata con la sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015.

Ne consegue che, anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d’ebbrezza ex art. 186, co. 2, cod. strada, nell’ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all’attribuzione dell’onere della prova in capo all’accusa circa l’omologazione e l’esecuzione delle verifiche periodiche sull’apparecchio utilizzato per l’alcoltest (così Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, Rv. 277189), fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio (in tal senso la necessaria precisazione di cui alla richiamata Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Rv. 278032).