Si segnala ai lettori che, con ordinanza pubblicata l’11 febbraio 2025 (allegata alla fine del post in versione anonimizzata), il tribunale penale di Siena in composizione monocratica ha sollevato d’ufficio, in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, 111, secondo comma, 112 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 6, primo paragrafo, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 – questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 554-ter cod. proc. pen., introdotto dall’articolo 32, primo comma, lettera d) d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui non prevede che si applica, in quanto compatibile, la disposizione di cui all’articolo 422 cod. proc. pen., ovvero, in via subordinata, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre, anche d’ufficio, l’assunzione delle prove dalle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.
La questione essenziale sulla quale il giudice rimettente ha inteso provocare l’incidente di costituzionalità è l’incongruenza, di tale portata da violare plurime norme costituzionali, dell’omessa attribuzione al giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale, a differenza di quanto è consentito invece al giudice dell’udienza preliminare, della facoltà di acquisizione di qualsivoglia prova potenzialmente decisiva nella prospettiva della definizione anticipata del giudizio con sentenza di non luogo a procedere e della sua conseguente costrizione ad avvalersi esclusivamente degli atti indicati dall’art. 553 cod. proc. pen. e cioè il fascicolo del dibattimento formato dal PM e il fascicolo del PM.
