Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 4990/2025, udienza del 29 gennaio 2025, ha ribadito che la questione della possibilità per i detenuti in regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. del carcere di L’Aquila di poter trattenere presso la propria cella il fornello e le pentole anche in orari diversi dalle fasce orarie previste per la cottura dei cibi è stata portata ormai numerose volte all’attenzione del giudice di legittimità, e si è formato un orientamento consolidato che ritiene che la particolare situazione del carcere di L’Aquila, che non ha detenuti comuni se non quelli impiegati nei servizi interni, comporta la difficoltà di ritenere che dalla possibilità di cucinare liberamente nel corso della giornata concessa a questi ultimi – che tornano nelle loro celle soltanto nelle ore in cui non sono impegnati nei servizi di istituto – si debba ricavare la inevitabile necessità di garantire anche a coloro che sono ristretti nel regime dell’art. 41-bis la possibilità di cucinare cibi a qualsiasi ora, previsione che è contraria alle regole di qualsiasi organizzazione complessa, anche non penitenziaria, in cui vi è coesistenza di persone e condivisione di ambienti comuni.
Non si scorge quindi nella individuazione di fasce orarie per la cottura dei cibi dei detenuti sottoposti al regime speciale alcun tratto discriminatorio (Sez. 1, n. 49257 del 10/10/2023; Sez. 1, 27/06/2023, n. 39098; Sez. 1, 25/05/2023, n. 34608).
