Udienza predibattimentale e deposito cartaceo della lista testi della difesa (Riccardo Radi)

Segnaliamo ai lettori, l’ordinanza del Tribunale di Roma, del 17 febbraio 2025, sezione 6 Giudice dott. Trani che all’esito dell’udienza predibattimentale (art. 554 bis cpp) e della disposta prosecuzione del giudizio (art. 554 ter comma 3) ha acquisito la lista testi difensiva depositata cartacea dal difensore.

La questione prospettata al giudicante è la seguente: la Procura di Roma abitualmente deposita la lista testi prima dell’udienza predibattimentale e ne chiede l’acquisizione in sede di udienza in camera di consiglio ed allora perché la difesa non può depositarla con la stessa modalità?

Il difensore, in sede di discussione chiedeva sentenza di non luogo a procedere perchè gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna e nel caso di prosecuzione del giudizio depositava lista testi difensiva.

Ricordiamo che con le disposizioni introdotte dall’art. 32, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si è inteso disciplinare la fase degli atti preliminari al dibattimento, mediante la previsione dell’udienza di comparizione predibattimentale, che, ai sensi dell’art. 554-bis, comma 1, cod. proc. pen., «si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato».

In tale udienza, va rilevato, confluiscono attività proprie dell’udienza preliminare, della fase predibattimentale e della fase di introduzione del dibattimento.

La disciplina, introdotta dalla c.d. “riforma Cartabia”, ha inteso sostanzialmente replicare, per i reati a citazione diretta, l’istituto dell’udienza preliminare (artt. 416 ss., cod. proc. pen.).

Tanto si coglie nitidamente dalla Relazione illustrativa del predetto decreto legislativo (pubblicata in G.U., n. 245 del 19 ottobre 2022, serie gen., supplemento straordinario, in part. pagg. 318-321), che, nella descrizione del nuovo istituto, opera continui richiami alle corrispondenti norme in tema di udienza preliminare.

Nella Relazione illustrativa si precisa che la previsione dell’udienza predibattimentale [come indicato dalla legge delega all’art. 1, comma 12, dalla lettera a) a g)] serve, da un lato, «a consentire un vaglio preliminare, più snello di quello previsto dagli articoli 416 ss. c.p.p., circa la fondatezza e la completezza dell’azione penale; dall’altro lato, risponde allo scopo di concentrare in un momento anticipato, precisamente definito nella sua collocazione, tutte le attività prodromiche a quelle propriamente istruttorie e decisorie tipiche della fase dibattimentale, per consentire una più efficiente organizzazione di questo momento dell’attività giudiziaria, liberando il giudice che vi è preposto da incombenze diverse da quelle istruttorie e decisorie».

Quanto ai possibili esiti decisori, l’articolo 554-ter cod. proc. pen. prevede che il giudice può pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei seguenti casi: se, sulla base degli atti di indagine trasmessi dal pubblico ministero ex art. 553 del cod. proc. pen., sussiste una causa di estinzione del reato o di improcedibilità o improseguibilità dell’azione penale, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o sussiste una causa di non punibilità (per qualsiasi causa) e se gli elementi acquisiti non consentono “una ragionevole previsione di condanna“.

Nel caso esaminato il Giudicante nel disporre la prosecuzione del giudizio, avanti altro giudice, disponeva l’acquisizione agli atti della lista testi difensiva rilevando che fino a quando si permetterà, al pubblico ministero di depositarla cartacea, all’esito dell’udienza predibattimentale, la stessa facoltà non si può negare alla difesa.