La Cassazione sezione 1 con ordinanza numero 6072/2025 ha esaminato la seguente questione: l’inosservanza dell’art. 554-ter, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., che fa divieto al giudice, il quale ritenga che dal proscioglimento debba conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, di pronunciare sentenza di non luogo a procedere (in tale ipotesi, il giudice dovrà fissare l’udienza dibattimentale).
La Suprema Corte, prmette che nel caso in esame, oggetto di ricorso è una sentenza predibattimentale di proscioglimento emessa ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., pronunciata nell’ambito e all’esito dell’udienza camerale fissata ai sensi dell’art. 554- bis cod. proc. pen., riconducibile al modello di cui all’art. 469 cod. proc. pen.
Con le disposizioni introdotte dall’art. 32, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si è inteso disciplinare la fase degli atti preliminari al dibattimento, mediante la previsione dell’udienza di comparizione predibattimentale, che, ai sensi dell’art. 554-bis, comma 1, cod. proc. pen., «si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato».
In tale udienza, va rilevato, confluiscono attività proprie dell’udienza preliminare, della fase predibattimentale e della fase di introduzione del dibattimento.
La disciplina in commento, introdotta dalla c.d. “riforma Cartabia”, ha inteso sostanzialmente replicare, per i reati a citazione diretta, l’istituto dell’udienza preliminare (artt. 416 ss., cod. proc. pen.).
Tanto si coglie nitidamente dalla Relazione illustrativa del predetto decreto legislativo (pubblicata in G.U., n. 245 del 19 ottobre 2022, serie gen., supplemento straordinario, in part. pagg. 318-321), che, nella descrizione del nuovo istituto, opera continui richiami alle corrispondenti norme in tema di udienza preliminare.
Nella Relazione illustrativa si precisa che la previsione dell’udienza predibattimentale [come indicato dalla legge delega all’art. 1, comma 12, dalla lettera a) a g)] serve, da un lato, «a consentire un vaglio preliminare, più snello di quello previsto dagli articoli 416 ss. c.p.p., circa la fondatezza e la completezza dell’azione penale; dall’altro lato, risponde allo scopo di concentrare in un momento anticipato, precisamente definito nella sua collocazione, tutte le attività prodromiche a quelle propriamente istruttorie e decisorie tipiche della fase dibattimentale, per consentire una più efficiente organizzazione di questo momento dell’attività giudiziaria, liberando il giudice che vi è preposto da incombenze diverse da quelle istruttorie e decisorie».
Quanto ai possibili esiti decisori, l’articolo 554-ter cod. proc. pen. prevede che il giudice può pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei seguenti casi: se, sulla base degli atti di indagine trasmessi dal pubblico ministero ex art. 553 del cod. proc. pen., sussiste una causa di estinzione del reato o di improcedibilità o improseguibilità dell’azione penale, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o sussiste una causa di non punibilità (per qualsiasi causa) e se gli elementi acquisiti non consentono “una ragionevole previsione di condanna“.
Il giudice, tuttavia, non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.
Ne discende che il ricorso a tale istituto non è consentito quando il soggetto non imputabile è persona socialmente pericolosa.
Ai sensi del comma 3 dell’articolo in esame, se non ci sono le condizioni per la sentenza di non luogo a procedere e l’imputato non ha richiesto un rito alternativo al dibattimento o l’applicazione di una pena sostitutiva, il giudice predibattimentale fissa la data dell’udienza dibattimentale ex art. 555 cod. proc. pen. per la prosecuzione del giudizio davanti ad un magistrato-persona fisica diverso, disponendo la restituzione del fascicolo del pubblico ministero all’organo requirente.
L’ipotesi di difetto assoluto di imputabilità per incapacità di intendere e di volere, deve ritenersi ricompresa nella disposizione normativa di cui all’art. 554-bis cod. proc. pen., secondo cui il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento nei confronti di “persona non punibile per qualsiasi causa” a condizione che non debba essere applicata una misura di sicurezza personale, in considerazione dell’assenza di pericolosità sociale dell’imputato.
In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità in relazione all’analoga previsione dell’art. 425 cod. proc. pen., a seguito della modifica introdotta con l’art. 23 della L. n. 479 del 1999, recependo le indicazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 1993, la quale – nel dichiarare illegittima, in parte qua, la previgente disciplina – aveva rilevato che l’accertamento operato in sede clà udienza preliminare, specialmente nel quadro processuale vigente antecedentemente alla citata legge n. 479, non comprendesse un’espressa valutazione sul fondamento dell’accusa, presupposto per l’applicazione di una misura dal contenuto penale, riservata, pertanto alla fase del giudizio.
L’applicazione di una misura di sicurezza, pur non rappresentando una pena in senso stretto, certamente possiede un contenuto afflittivo che esige la garanzia dell’esercizio del diritto di difesa (Sez. 1, n. 51892 del 29/10/2019).
Come hanno specificato Sez. 3, n. 36362 del 09/07/2009, Chebil, Rv. 244901 – 01 e Sez. 1, n. 45527 del 21/10/2005, Di Michele, Rv. 233142 – 01, in relazione alla speculare previsione di cui all’art. 425 cod. proc. pen., è consentito al giudice dell’udienza preliminare dichiarare non doversi procedere nei confronti dell’imputato per difetto di imputabilità soltanto nel caso in cui non si debba applicare una misura di sicurezza e, quindi, solo quando l’imputato sia incapace di intendere e di volere, ma non ritenuto socialmente pericoloso.
In tale ultima ipotesi il giudice dell’udienza predibattimentale dovrà rinviare a giudizio l’imputato.
Nel caso di specie, il giudice di merito non si è attenuto alla disposizione dettata dall’art. 554-ter, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., in quanto ha emesso sentenza di proscioglimento in un caso non consentito, coincidente con quello di applicazione di una misura di sicurezza (libertà vigilata per la durata di un anno), invece di rinviare l’imputato a giudizio.
