Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 5510/2025, udienza del 29 gennaio 2025, ha chiarito che, in caso di truffa a consumazione prolungata, la consumazione del reato si ha al momento dell’ultima percezione indebita.
Così, già Sez. 2, n. 23185 del 02/05/2019, Rv. 275784, secondo la quale: “In tema di truffa aggravata per il conseguimento di una pensione d’invalidità, qualora le erogazioni pubbliche a versamento rateizzato siano riconducibili ad un’originaria ed unica condotta fraudolenta, destinata a produrre effetti con cadenza periodica, la loro percezione conserva rilevanza penale anche in assenza di successive verifiche da parte dell’ente previdenziale e la consumazione del reato si realizza al momento dell’ultima percezione indebita (fattispecie in cui, avendo l’agente ottenuto, mediante la simulazione di uno stato di cecità, la concessione di una pensione d’invalidità, limitandosi in seguito a percepire il trattamento previdenziale, la Corte ha escluso la configurabilità della meno grave ipotesi di cui all’art. 316-ter cod. pen., attesa l’avvenuta induzione in errore della persona offesa e la natura fraudolenta della condotta)”.
Del resto, tale soluzione ha trovato un importante avallo nella recente sentenza resa a Sezioni unite RG 2187/24, udienza 28/11/2024, ricorrente Tomaificio Zodiaco s.r.l., di cui è nota soltanto l’informazione provvisoria, che, al quesito “Se, in caso di reiterate percezioni periodiche di contributi erogati dallo Stato, il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen, debba considerarsi unitario, con la conseguenza che la relativa consumazione cessa con la percezione dell’ultimo contributo, ovvero se, in tali casi, sussistano plurimi reati corrispondenti a ciascuna percezione”, ha risposto in maniera affermativa, precisando che “il reato è da considerarsi unitario a consumazione prolungata con la conseguenza che la relativa consumazione cessa con la percezione dell’ultimo contributo”.
