Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 5002/2025, udienza del 30 gennaio 2025, ha affermato che le nuove prove che rendono ammissibile il rimedio straordinario della revoca della confisca di prevenzione devono individuarsi in quelle che non è stato possibile dedurre nell’ambito del procedimento, perché riguardanti fatti decisivi e mezzi per dimostrarli incolpevolmente sconosciuti al momento del giudizio. La particolare disciplina delle deduzioni e l’intero assetto normativo del procedimento di prevenzione non consentono, quindi, di ritenere l’istituto della revocazione sovrapponibile – quanto all’ampiezza degli elementi di prova deducibili – alla ipotesi della revisione del giudicato penale prevista, in caso di nuove prove, dall’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Provvedimento impugnato
La Corte territoriale, con provvedimento del 10/10/2024, ha rigettato la richiesta di revocazione presentata da SM, nella sua qualità di terza interessata, avverso la confisca disposta dalla medesima Corte con decreto del 16/11/2014 di conferma del decreto emesso dal Tribunale in data 03/06/2013 nel procedimento di prevenzione iscritto nei confronti di LS.
Ricorso per cassazione
Avverso il predetto provvedimento SM ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, proponendo un unico motivo, con il quale ha dedotto una violazione procedurale, derivante nella prospettazione difensiva, dall’applicazione al caso in esame da parte della Corte di appello del principio affermato dalle Sezioni unite penali (sent. n. 43668 del 26/05/2022, Lo Duca), quanto al concetto di prova nuova.
La difesa ha sostenuto che il dictum delle Sezioni unite non possa applicarsi ratione temporis al caso in esame, mentre dovevano trovare applicazione i principi affermati dalle Sezioni unite Pisano e Auddino.
La Corte territoriale avrebbe dovuto confrontarsi specificamente con le deduzioni difensive, mentre ha prediletto la applicazione della sentenza Lo Duca, con ingiustificata limitazione del diritto di difesa.
Decisione della Corte di cassazione
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico, oltre che manifestamente infondato.
In tal senso, occorre osservare come la doglianza della ricorrente si sia limitata a contestare il criterio di giudizio asseritamente seguito dalla Corte di appello nella propria decisione per escludere la ricorrenza di prove nuove (con richiamo al principio affermato dalla sentenza Lo Duca).
La censura si presenta del tutto generica ed aspecifica proprio in considerazione del contenuto del provvedimento impugnato, che pur avendo ricostruito l’evoluzione giurisprudenziale in tema di definizione del concetto di prova nuova, anche con un richiamo all’ultimo approdo della sentenza Lo Duca, ha tuttavia poi specificamente considerato la portata delle singole allegazioni difensive, con analisi del tutto immune da illogicità, approfondita e nel merito, per giungere a considerare o non rilevanti o non nuove, ma semplicemente frutto di una ulteriore ed aggiuntiva strategia difensiva, gli elementi addotti, che tra l’altro erano stati già ampiamente considerati come temi di prova nell’ambito del decreto di confisca della Corte territoriale del 20/01/2015 (sul punto pag. 3 e seg. dove sono stati richiamati gli elementi già addotti e gli elementi della nuova istanza, evidenziandone la totale sovrapponibilità quanto alla individuazione di redditi nella disponibilità della ricorrente, all’erronea considerazione conclusiva del perito di ufficio, al valore eccessivo riferito alla c.d. spesa familiare annua).
Pur richiamando, dunque, il principio affermato dalla sentenza Lo Duca, la Corte di appello ha poi analizzato specificamente la portata delle prove documentali e non, allegate dalla difesa, sottolineando come i rogiti notarili non potessero ritenersi incolpevolmente scoperti dopo la definitività della misura e, comunque, precisando come le circostanze così addotte non avessero alcuna valenza dimostrativa nel senso prospettato dalla difesa (pag. 5 e segg.), analizzando l’ulteriore documentazione prodotta, anche sulla base di un serrato confronto con le dichiarazioni rese da GF e da GF per evidenziarne l’inconferenza e l’impossibilità di giungere a provare su tali basi una inattendibilità del giudizio di sperequazione rilevato nel procedimento di prevenzione, per concludere nel senso che gli elementi addotti a sostegno della richiesta di revocazione non dimostrano, in luogo di quanto già emerso nel procedimento di prevenzione, una ulteriore e diversa capacità finanziaria della ricorrente (pag. 9 e segg.).
Con tale complessiva ed articolata motivazione la ricorrente non si confronta, limitandosi a censurare una considerazione introduttiva senza effettivamente valutare le articolate conclusioni della Corte di appello, così incorrendo nel vizio di aspecificità e genericità della censura posta, che tuttavia si caratterizza anche per la sua manifesta infondatezza in considerazione dei plurimi elementi valorizzati dalla Corte di appello per escludere che siano intervenuti, e valutabili, elementi tali da escludere un giudizio di sproporzione per come in precedenza ritenuto.
Né d’altra parte si può ritenere fondata in generale la censura relativa al principio affermato dalla sentenza Lo Duca. Invero, la decisione evocata ha semplicemente puntualizzato la corretta interpretazione della norma nell’ambito delle diverse letture, più o meno restrittive, sino ad allora praticate, sistematizzando la previsione in tema di revocazione nella perimetrazione compiuta del concetto di prove nuove.
Non colgono, dunque, nel segno le censure difensive in riferimento alla portata, asseritamente innovativa e non prevedibile, dei principi di diritto declinati dalla sentenza Lo Duca, attesa la linea di continuità ermeneutica nella quale le stesse si sono inserite, enunciando un principio di diritto quale conseguenza ricostruttiva derivante dalle premesse argomentative sposate nell’ambito dell’orientamento interpretativo ritenuto più convincente ed aderente ai principi fondamentali del nostro ordinamento, dovendosi così escludere la non prevedibilità della decisione assunta.
In tal senso, si è già chiarito, in modo condivisibile che: “Le Sezioni Unite civili di questa Corte, in riferimento al limitato campo applicativo del diritto processuale e con la precisazione della sua valenza circoscritta agli interventi interpretativi in malam partem, hanno di recente ribadito che «Il prospective overruling è finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, sterilizzandoli, così consentendosi all’atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell’orientamento giurisprudenziale successivamente ripudiato, ma dominante al momento del compimento dell’atto, di produrre ugualmente i suoi effetti» (Sez. U. civ. n. 4135 del 12/02/2019, Rv. 652852; Sez. U. civ., n. 28575 del 08/11/2018, Rv. 651358; Sez. U. civ., n. 15144 del 11/07/2011, Rv. 617905). 2.4. Si è, quindi, evidenziato come «l’affidamento qualificato in un consolidato indirizzo interpretativo di norme processuali, come tale meritevole di tutela con il “prospective overruling”, è riconoscibile solo in presenza di stabili approdi interpretativi della Suprema Corte, eventualmente a Sezioni Unite, i quali soltanto assumono il valore di “communis opinio” tra gli operatori del diritto» (Sez. U. civ., n. 4135/2019, cit., ibidem); al contrario, si è negata tutela alla parte incorsa in sanzioni processuali nei casi di innovazioni esegetiche, postesi quale sviluppo non irragionevole di un pregresso indirizzo già affermato (Sez. 5, n. 12747 del 03/03/2020, Rv. 278864-01).
Evidenzia il collegio come, sul tema, dopo una amplissima ricostruzione delle caratteristiche della revocazione della confisca di prevenzione e della sua non sovrapponibilità con l’istituto della revisione, le Sezioni unite hanno affermato che “… nel procedimento di revocazione, di contro, la valutazione relativa alla decisività della nuova prova si assesta su una soglia più avanzata, poiché la stessa può essere apprezzata, attesa la connotazione finalistica che deve orientarne la richiesta per effetto della previsione di cui all’art. 28, comma 2, d.lgs. cit., solo nella prospettiva della sua stretta correlazione all’accertamento di un vizio genetico del provvedimento definitivo, ossia di un difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura patrimoniale. Sotto altro, ma connesso profilo, devono svolgersi ulteriori considerazioni alla luce del disposto di cui all’art. 28, comma 3, d.lgs. cit., la cui formulazione, come già rilevato, prevede che la richiesta di revocazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi che la consentono. Nell’ipotesi descritta dalla richiamata lett. a), dunque, è possibile dedurre prove nuove, in relazione a fatti preesistenti o successivi alla conclusione del procedimento di prevenzione, a condizione che venga osservato il su indicato limite temporale. In forza di tale sbarramento, deve ritenersi che la scoperta della prova nuova costituisca, per l’interessato, il momento da cui decorre il termine per opporre alla definitiva statuizione della confisca elementi decisivi che nel corso del giudizio di prevenzione non era stato possibile allegare, nel rispetto delle cadenze individuate dal particolare modello procedimentale previsto nelle disposizioni di cui agli artt. 20, 23 e 24 d. lgs. cit.: al proposto ed ai terzi interessati chiamati ad intervenire nel procedimento è infatti consentito, in presenza delle condizioni previste dall’art. 20, comma 1, d.lgs. cit., di allegare qualsiasi elemento di prova idoneo a giustificare la legittima provenienza dei beni incisi dalla misura ablativa. L’udienza camerale viene celebrata nel contraddittorio delle parti, dopo il sequestro, proprio al fine di consentire agli interessati l’allegazione di ogni possibile deduzione al riguardo. Ne discende che l’istituto della revocazione non può costituire lo strumento per riaprire tardivamente una sequenza procedimentale ormai conclusa, deducendo quelle stesse prove che il proposto e gli interessati ben avrebbero potuto allegare in udienza” (Sez. 1, n. 21537 del 11/03/2021, Rv. 281226-01).
Dalla complessiva ricostruzione del disegno normativo può, dunque, trarsi la conclusione secondo cui le nuove prove che rendono ammissibile il rimedio straordinario devono individuarsi in quelle che non è stato possibile dedurre nell’ambito del procedimento, perché riguardanti fatti decisivi e mezzi per dimostrarli incolpevolmente sconosciuti al momento del giudizio. La particolare disciplina delle deduzioni e l’intero assetto normativo del procedimento di prevenzione non consentono, quindi, di ritenere l’istituto della revocazione sovrapponibile – quanto all’ampiezza degli elementi di prova deducibili – alla ipotesi della revisione del giudicato penale prevista, in caso di nuove prove, dall’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La scelta del legislatore – come emerge anche dalla relazione illustrativa del codice antimafia trova la sua ratio giustificativa nell’intento di realizzare lo scopo di una tendenziale stabilizzazione del giudicato in materia di prevenzione patrimoniale, consolidandone gli effetti nel massimo grado possibile.
All’interno di tale impostazione ricostruttiva, la previsione della perentorietà del termine costituisce, come osservato dalla dottrina, una reazione del legislatore al pericolo di una “potenziale eternità dell’actio restitutoria“, con la conseguente esigenza di sottrarre la certezza dei rapporti giuridici alla precarietà derivante dal rischio di una “inesauribile” rimessa in discussione delle statuizioni di confisca definitiva attraverso il meccanismo di reiterate richiese di revoca.
Nel disegno emergente dalla riforma del 2011, pertanto, la revocazione della confisca si discosta sia dall’istituto, pur affine, della revisione della condanna penale, sia dall’antecedente storico rappresentato dall’introduzione per via giurisprudenziale della revoca in funzione di revisione, in forza del decisivo profilo inerente alla tassativa previsione di un limite di ordine temporale ai fini della rivedibilità di una decisione che, in tesi, potrebbe parimenti costituire il frutto di un errore giudiziario, in ragione della preminenza discrezionalmente accordata dal legislatore al valore della certezza dei rapporti giudici insorgenti dal provvedimento definitivo di confisca.
Da tale impostazione ricostruttiva discende, quale logico corollario, che la revocazione della confisca di prevenzione può ritenersi legittimata dalle sole prove che siano ad essa sopravvenute (nel senso della loro materiale formazione), ovvero da quelle decisive che vengano incolpevolmente scoperte dopo che la misura sia divenuta definitiva (essendo, pertanto, originariamente preesistenti).
Non rilevano, pertanto, le prove deducibili ma non dedotte nell’ambito del procedimento di prevenzione.
Le prove nuove che rendono ammissibile il rimedio straordinario sono quelle formate dopo la conclusione del procedimento di prevenzione, ovvero quelle che non è stato possibile dedurvi, perché riguardanti fatti decisivi e mezzi per dimostrarli all’epoca incolpevolmente sconosciuti, e non anche quelle che, pur accessibili e dunque sottoponibili alla valutazione del giudice nel procedimento, abbiano assunto consistenza o un particolare significato dopo la sua conclusione, anche semplicemente sulla base dell’esperimento delle corrispondenti iniziative difensive (Sez. 1, n. 1649 del 28/09/2021, dep. 2022, cit.; Sez. 2, n. 28305 del 25/06/2021, cit.; Sez. 1, n. 21537 del 11/03/2021, Rv. 281226; Sez. 6, n. 27689 del 18/05/2021, cit.; Sez. 1, n. 12762 del 16/02/2021, Rv. 280800-01; Sez. 6, n. 2190 del 29/10/2020, dep. 2021, cit.; Sez. 2, n. 28941 del 24/09/2020, cit.; Sez. 6, n. 17854 del 27/05/2020, Rv. 279283-01; Sez. 6, n. 26341 del 09/05/2019, cit.; Sez. 5, n. 3031 del 30/11/2017, dep. 2018, cit.; Sez. 5, n. 28628 del 24/03/2017, cit.).
Assume in tal senso un rilievo centrale, come si è già osservato, il tenore letterale del disposto di cui all’art. 28, comma 3, d.lgs. cit., che non lascia l’interessato libero di far valere ad libitum la prova decisiva non dedotta e non valutata in precedenza, ma stabilisce, a pena di inammissibilità, un termine massimo per la formulazione della richiesta di revocazione della confisca definitiva, strettamente ancorato al verificarsi di uno dei casi previsti nel primo comma della richiamata disposizione.
La necessità di una successiva “scoperta” implica, pertanto, la incompatibilità di tale situazione con un precedente comportamento privo dell’ordinaria diligenza da parte dell’interessato, o con un suo atteggiamento meramente omissivo, ai fini della puntuale allegazione di elementi di prova nell’ambito del procedimento di prevenzione concluso con il provvedimento di cui, in seguito, si chiede la revocazione. In altri termini, se, per un verso, deve escludersi che il legislatore abbia inteso attribuire rilievo alle prove acquisite ma non valutate, per altro verso deve ritenersi che quelle deducibili, ma non dedotte, possano supportare una richiesta di revocazione solo quando l’interessato adduca l’impossibilità di provvedere altrimenti per la riscontrata sussistenza di una “causa a lui non imputabile”, secondo la previsione espressamente dettata nell’art. 28, comma 3, d.lgs. cit.”. (così, Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, Lo Duca, Rv. 283707-01).
Fermo quanto precede, la Corte di appello, applicando compiutamente i principi esplicati dalla sentenza Lo Duca sul tema, ha evidenziato come le prove documentali e testimoniali ampiamente analizzate avrebbero potuto essere nella diretta disponibilità della ricorrente (nel caso della documentazione attinente le altre compravendite e relativi atti notarili) o avrebbero potuto esserlo con un comportamento improntato all’ordinaria diligenza, ossia presentando nel corso del procedimento di prevenzione le medesime richieste che hanno portato all’acquisizione di tali documenti o all’esame delle testimoniale richiesto ed effettuato solo con l’istanza di revocazione. Né sono state indicate, sotto tale profilo, ragioni oggettivamente idonee a precludere l’adempimento dell’onere probatorio nei termini appena precisati. In tal senso si deve sottolineare che è infatti irrilevante, al fine di escludere ogni valutazione di imputabilità delle conseguenze di tale inerzia, la circostanza che la disponibilità delle prove sia stata materialmente acquisita solo dopo la formazione del giudicato di prevenzione, laddove nulla si evidenzi in ordine ai motivi di tale tardiva acquisizione, come avvenuto nel caso in esame.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
