Pene detentive brevi: sanzioni sostitutive concedibili in appello solo a richiesta dell’imputato da presentare non oltre l’udienza di discussione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 5636/2025, udienza del 29 gennaio 2025, ha ribadito che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, che non dev’essere formulata necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione del gravame.

L’art. 545-bis cod. pen. prevede che il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (nella versione in vigore fino al 3 aprile 2024 era previsto che sostituzione potesse avvenire quando era stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni); la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, che non dev’essere formulata necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione del gravame” (Sez.2, n. 12991 del 01/03/2024, Rv. 286017); il citato art. 95 prevede la possibilità che le pene sostitutive «se più favorevoli» siano applicate anche ai procedimenti pendenti, sia in grado d’appello sia innanzi la Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 ovvero il 30 dicembre 2022.

Sul punto, si è condivisibilmente chiarito da parte di Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090 che non «può ritenersi che la richiesta di sostituzione, ove non formulata in sede di appello, o di motivi nuovi, sarebbe preclusa ai sensi dell’art. 597 cod. proc. pen. in quanto il principio affermato dalle Sezioni unite, secondo cui ‘il giudice di appello non ha il potere di applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell’atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l’ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell’appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall’art. 58 della legge n. 689 del 1981’ (S.U. n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125), deve essere coordinato con la suindicata disciplina transitoria. Questa, infatti, stabilisce espressamente l’applicabilità delle nuove pene sostitutive – in quanto più favorevoli – ai giudizi di appello in corso all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, senza introdurre limitazioni attinenti alla fase – introduttiva o decisoria – del giudizio medesimo e, quindi, senza imporre che la richiesta sia contenuta nei motivi – originari o aggiunti – del gravame. Tale interpretazione, oltre che risultare conforme al contenuto letterale della disposizione, si pone nella linea di favorire, in conformità con l’intentio legislatoris, la più ampia applicazione delle nuove pene sostitutive, ove il giudice di appello ritenga ne ricorrano i presupposti suindicati».

Ciò premesso, appare quindi fondato il motivo con cui il ricorrente lamenta la mancata risposta alla richiesta avanzata con le conclusioni depositate ritualmente per l’udienza cartolare di appello del 4/7/2023 (in atti) di sostituzione della pena ai sensi degli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 con il lavoro di pubblica utilità, allegando specifica procura speciale rilasciatagli in tal senso dall’imputato; sul punto la Corte di appello, come si evince dalla sentenza impugnata, ha omesso del tutto la motivazione e finanche la menzione di tale richiesta difensiva.