Opposizione al rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio penale tra direttive e prassi distorte (Francesco Buonomini)

Segnaliamo quella che potrebbe rivelarsi una prassi distorta nell’applicazione delle regole di diritto quale conseguenza della non uniforme ed univoca interpretazione delle stesse.

Nello specifico, un funzionario di un Tribunale del Distretto di Roma ha provveduto all’iscrizione d’ufficio nel registro civile di un ricorso in opposizione ex art. 99 DPR 115/2002 ad un provvedimento di rigetto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato pronunciato da un Giudice penale presentata a mezzo Portale Deposito atti Penali e, ad abundantiam, PEC all’indirizzo depositoattipenali.

Contestualmente all’iscrizione suddetta è stato anche richiesto il pagamento di un Contributo Unificato per euro 98 e della marca da bollo per euro 27.

A ciò si aggiunga che nell’iscrizione forzosa nel ruolo civile viene indicata una data successiva al primigenio invio (tardiva rispetto ai 20 gg previsti dalla norma) e il deposito ex officio risulta privo della documentazione allegata a corredo del primigenio tempestivo deposito. 

È corretta la procedura che il funzionario ha adottato nonostante le eccezioni del difensore? 

Alla luce dei provvedimenti della Direzione Generale degli Affari Interni del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, delle sentenze della Cassazione e delle direttive emesse da numerosi Uffici Giudiziari della penisola, la risposta non può che essere negativa.

In particolare, il provvedimento 29 novembre 2022 in materia di contributo unificato e procedimenti di opposizione al rigetto dell’ammissione al gratuito patrocinio nel processo penale –art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002. Rif. prot. DAG n. 202422.E del 7.10.2022 testualmente recita:

Ad avviso di codesto Ufficio, invece, deve escludersi il pagamento del contributo unificato nei procedimenti in questione, in quanto – in linea con l’indirizzo ampiamente recepito in giurisprudenza – si ritiene che tali giudizi siano strettamente connessi all’esercizio del diritto di difesa in ambito penale e soggetti, quindi, ai principi dell’ordinamento processuale penale, che non prevede il pagamento di tale contributo.

Lo stesso dirimente provvedimento precisa poi, che avuto riguardo alla richiesta relativa al registro su cui iscrivere tali procedimenti, appare evidente che gli stessi non dovranno essere iscritti nel registro della cancelleria civile SICID, bensì nei registri in uso al settore penale, rimettendosi alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, a cui la presente nota è indirizzata per conoscenza, ogni valutazione in merito alla eventuale implementazione dei sistemi informativi in uso presso gli Uffici, per la gestione dei procedimenti in oggetto.

Tale soluzione, confermata dalla successiva della stessa DAG prot. n. 134371.U del 23/06/2023 è conforme ai principi ribaditi dalla Suprema Corte di cassazione secondo la quale è necessario distinguere le controversie sui compensi, dove prevale un interesse prevalentemente civilistico di natura patrimoniale, da quelle sull’ammissione al gratuito patrocinio…in quanto in tali controversie «acquista un importante peso il fatto che il diritto di cui si discute si riverbera in primo luogo sull’effettivo esercizio di difesa del processo penale» (Cass. Sez. IV sent 1926/18)”.

Del resto, l’iscrizione al ruolo penale con l’esenzione da ogni spesa è una prassi seguita da numerosi Uffici Giudiziari in tutta Italia proprio in esecuzione delle direttive indicate dalla DGA, e non risultano a chi scrive disposizioni successive e contrarie a tale impostazione.

Tra questi si citano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dal Sud al Nord della penisola italica, isole comprese, quelli di cui si sono rinvenute disposizioni scritte: Tribunale di Gela, Tribunale di Sassari, Tribunale di Palmi, Tribunale di Catanzaro, Tribunale di Benevento, Tribunale di Chieti, Tribunale di Monza, Tribunale di Bergamo, Corte di Appello di Torino, Tribunale di Udine.

Si ritiene opportuno e necessario, rebus sic stantibus, che la Direzione Generale Affari interni del Dipartimento di Giustizia del Ministero, chiarisca definitivamente a tutti gli Uffici Giudiziari Italiani quale sia la prassi corretta da seguire e che questi ultimi vi si adeguino senza intralciare l’effettiva libera esplicazione del diritto di difesa in ambito penale scongiurando il verificarsi di una disparità di trattamento derivante inopinatamente dal luogo in cui chi richiede il beneficio è sottoposto a procedimento penale.

Si allegano per una migliore facilità di lettura:

  • provvedimento DAG 29 novembre 2022;
  • provvedimento DAG del 23/06/2023;
  • ordine servizio CAP Torino del 19/07/2023.