Diminuente introdotta dalla sentenza n. 86/2024 della Consulta: riconoscibile se il giudice ha concesso l’attenuante del danno di speciale tenuità senza considerare entrambi gli aspetti valorizzati dalla sentenza medesima (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 5637/2025, udienza del 29 gennaio 2025, ha chiarito, relativamente alla diminuente prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, che, se la valutazione del giudice che ha concesso l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. non ha investito tutti e due gli aspetti presi in considerazione dalla citata sentenza (la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione da una parte, la particolare tenuità del danno o del pericolo dall’altra), ben può essere concessa anche la diminuente prevista dalla sentenza della Corte costituzionale.

In altri termini, se si è valutato solo l’aspetto patrimoniale del danno, anche la diminuente può essere concessa, nel caso in cui il danno procurato o le modalità dell’azione non siano state particolarmente gravi; tale soluzione trova fondamento nella circostanza che la Consulta si è pronunciata a seguito di un’ordinanza di rimessione che, come già detto, sollevava espressamente il problema che la sproporzione del minimo edittale non poteva trovare rimedio nell’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.  (vedi Sez. 2, n. 45792/2024 del 4/12/2024; Sez. 2 n.44794 del 25/10/2024; Sez. 2, n.45395 del 26/11/2024. Nel caso in esame, il giudice di primo grado aveva concesso “l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. per avere cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità”, per cui non era stata compiuta alcuna valutazione sulla la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione.

Pertanto, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata per una nuova valutazione sul punto.