Armi: differenze tra porto abusivo e trasporto (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 6051/2025 ha ricordato che la differenza fra porto abusivo e trasporto di arma non si esaurisce nel diverso atteggiarsi dell’elemento psicologico ma coinvolge anche l’elemento materiale.

Ai fini della consumazione del reato di porto d’arma in luogo pubblico non è richiesto che il soggetto agente tenga l’arma sulla sua persona, è necessario che questi possa acquisirne facilmente la disponibilità materiale per farne un uso immediato (Sez. 6, sentenza n. 4970 del 01/12/2015, 2016, Pagano, Rv. 26617).

Si è, dunque, chiarito che la differenza fra porto abusivo e trasporto di arma non si esaurisce nel diverso atteggiarsi dell’elemento psicologico ma coinvolge anche l’elemento materiale.

In particolare, si ha porto allorché l’arma viene trasferita, passando per luogo pubblico o aperto al pubblico, in condizioni di agevole disponibilità ed utilizzabilità ed in modo che possa essere tempestivamente impiegata per le sue caratteristiche; si ha trasporto allorché l’arma viene trasferita da un luogo ad un altro non per la sua intrinseca funzionalità, ma come oggetto qualsiasi ed inerte dell’operazione di trasferimento e di cui non sia facile l’uso contingente (Sez. 1, n. 2609 del 3 Corte di Cassazione – copia non ufficiale 11/04/2024, Gentile, Rv. 286601; Sez. 4, n. 23702 del 16/05/2013, Sanna, Rv. 256205; Sez. 1, n. 24686 del 22/05/2008, Comune, Rv. 240589).

Posta questa premessa, nel caso in esame, la tesi del ricorrente secondo cui il fucile marca Beretta di cui al capo dell’imputazione non fosse prontamente disponibile ovvero immediatamente utilizzabile non si confronta con la motivazione sul punto fornita dalla Corte di appello che, anche attraverso il richiamo alle evidenze probatorie indicate nella sentenza di primo grado, ha osservato che l’imputato – che aveva portato con sé il fucile dal luogo di custodia (il garage della figlia) presso il bar dove l’aveva imbracciato – aveva temporaneamente lasciato l’arma all’interno dell’abitacolo della propria vettura, collocandola non smontata e unitamente al suo munizionamento, sul sedile lato passeggero.

L’arma, sebbene non trovata indosso all’imputato, era – come correttamente ritenuto dai Giudici di merito – tenuta in modo da poterla agevolmente prelevare e farne uso.