La Cassazione, Sez. 3, con la sentenza n. 5842 del 13 febbraio 2025, ha esaminato la fattispecie circostanziata di cui all’art. 73, comma 5, secondo periodo, DPR 309/1990 e la nozione di non occasionalità.
Per effetto delle modifiche apportate dalla legge 13 novembre 2023 n. 159 di conversione dell’art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023 n. 123 (cosiddetto “decreto caivano”), al comma 5 dell’articolo 73 d.P.R. n. 309/90, è stato aggiunto un secondo periodo, a tenore del quale : “Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità”.
La cassazione con la sentenza numero 5842/2025, ha affermato che l’elemento specializzante della non occasionalità, richiesto per l’integrazione dell’ipotesi circostanziata di cui all’art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ricorre nel caso in cui l’agente, al momento del fatto, abbia già riportato almeno un precedente specifico, sicché la circostanza deve ritenersi contestata in fatto ove sia contestata la recidiva specifica.
