Rapina ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone: criteri differenziali (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 4197/2025, udienza del 14 gennaio 2025, ha ricordato che l’elemento distintivo del delitto di rapina differisce da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone risiede nell’elemento soggettivo, perché nel primo caso l’autore agisce al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, nella consapevolezza che quanto pretende non gli spetta e non è giuridicamente azionabile, mentre nell’altro agisce nella ragionevole opinione di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli competa (Sez. 2, n. 11484 del 14/12/2016, dep. 2017, Rv. 269685-01.

Con tale pronuncia la Corte, in applicazione del citato principio, ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per il delitto di rapina pronunciata nei confronti degli imputati che, vantando un credito riconducibile alla mancata restituzione di una modesta somma di denaro elargita alla persona offesa, l’avevano inseguita e, nel corso della colluttazione successivamente sviluppatasi, le avevano sottratto il cellulare. Nello stesso senso: Sez. 2, n. 11484 del 14/12/2016, dep. 2017, Rv. 269685- 01; Sez. 6, n. 23678 del 01/04/2015, Rv. 263840-01; la non massimata Sez. 2, n. 26139 del 05/05/2021).

Più di recente, le Sezioni unite penali (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02), nel chiarire la distinzione tra i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e di estorsione – ma affermando un principio che, mutatis mutandis, è di rilievo anche ai fini della distinzione tra il primo di detti delitti e quello di rapina – dopo avere statuito che la suddetta distinzione deve essere operata in relazione all’elemento psicologico, da accertare secondo le ordinarie regole probatorie, ha precisato che, nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione, non meramente astratta e arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di esercitare una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria.