Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 4344/2025, udienza del 15 gennaio 2025, ha avuto ad oggetto l’attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza 16 aprile-13 maggio 2024, n. 86 la quale ha dichiarato (i) l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen. nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità e (ii) in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Il collegio decidente ha chiarito che gli indici qualificanti della circostanza attenuante in esame vanno individuati – sulla scorta dell’elaborazione giurisprudenziale – nell’estemporaneità della condotta, nella modestia dell’offesa personale alla vittima, nell’esiguità delle somme rapinate e nell’assenza di profili organizzativi (Sez. 2, n. 9820 del 26/1/2024, Rv. 286092 – 01); che si tratta, come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire, di circostanza attenuante che ha natura oggettiva (Sez. 1, n. 28468 del 23/04/2013, Rv. 256117 – 01); che la valutazione di levità investe la condotta delittuosa nel suo complesso, per cui la stessa deve essere esclusa se il requisito della lieve entità manchi o in rapporto all’evento di per sé considerato ovvero in rapporto a natura, specie, mezzi, modalità e circostanze della condotta; ovvero, ancora, in rapporto all’entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo a tempi, luoghi e modalità del fatto ed all’ammontare delle somme rapinate (Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Rv. 269933 – 01).
