Plagio : la proposta per reintrodurlo nel nostro ordinamento (Redazione)

Vi ricordate il plagio? Lo prevedeva l’articolo 603 c.p. “Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo di ridurla in totale stato di soggezione è punito …

Con la proposta di legge numero 2085 (allegata al post) si intende introdurre il nuovo articolo 610-bis del codice penale, concernente il delitto di riduzione in stato di subalternità.

Nella proposta si legge: “Nell’ordinamento italiano manca una legge che punisca il plagio, in quanto la legge che lo prevedeva è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 96 del 9 aprile 1981.

Il reato era previsto dall’articolo 603 del codice penale, e veniva punito con una pena dai 5 ai 15 anni di reclusione.

Questo articolo conteneva, tuttavia, un difetto, in quanto la sua formulazione era stata ritenuta indeterminata nei casi in cui non fosse specificata la condotta del reato, dal momento che la norma non chiariva se la « schiavizzazione » dovesse avvenire attraverso atti materiali o con attività psichiche; la norma infine prevedeva che la condotta dovesse provocare un totale stato di soggezione, e non anche parziale, escludendo così molte delle ipotesi che potevano verificarsi.

La ratio della presente proposta di legge nasce dalla necessità di colmare la lacuna lasciata dall’abrogazione dell’articolo 603 del codice penale che puniva chiunque sottoponesse una persona al proprio potere in modo da ridurla in stato di soggezione.

La presenza di un numero sempre crescente di vittime coinvolte in tali situazioni impone pertanto di reintrodurre una legge sul plagio che non si presti a dubbi inter- pretativi e non offra speculazioni di carattere ideologico o religioso.

Una legge sul plagio dovrebbe anche salvaguardare l’autorealizzazione, la libera espressione della persona e la propria autodeterminazione evitando che possano essere introdotte nel nostro sistema norme che, in qualche modo, comprimano la libertà di associazione.

La violenza, infatti, si può manifestare attraverso molteplici fattispecie: fisica, verbale, morale, psicologica.

Quest’ultima, in particolare, è molto insidiosa, perché avviene in maniera subdola, ingannevole, a volte addirittura all’insaputa della stessa vittima, la quale si accorge di essere stata oggetto di soprusi altrui solamente dopo molto tempo.

La subalternità è un processo lento, che passa attraverso l’isolamento e la messa in dubbio delle capacità della vittima; arriva dopo la persuasione, la manipolazione e, a volte, la coercizione; spesso sfocia in abuso fisico o psichico.

Quando una persona, la vittima, percepisce di non avere più il potere di modificare l’ambiente circostante, entra in una condizione chiamata « impotenza oppressa »: si tratta di uno stato di completa passività e di incapacità di trovare soluzioni che impedisce di sottrarsi alla violenza, stante l’impossibilità di chiedere semplicemente aiuto.

Si tratta di un rapporto di dominazione del soggetto « attivo » su quello « passivo », tale da comportare il totale assorbimento del secondo nella sfera d’influenza del primo in conseguenza di specifiche e reiterate attività di quest’ultimo, nonché la separazione del soggetto passivo dal contesto sociale in cui ha vissuto o, comunque, da qualsiasi contesto sociale da lui autonomamente scelto”.

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