La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 2223/2025 ha ricordato che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l’istanza di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, in quanto indicativa della volontà dell’imputato di eseguire la pena, comporta l’implicita rinuncia alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, con conseguente preclusione della formulazione, in sede di gravame, di doglianze riguardanti il difetto di motivazione circa il diniego del beneficio, attesa l’incompatibilità tra i due istituti.
La medesima sezione, con la sentenza numero 33149/2024 aveva stabilito che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall’art. 61-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall’art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all’art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l’applicazione della norma più favorevole all’imputato.
La Suprema Corte, in motivazione, ha aggiunto che i criteri cui occorre fare riferimento, in tal caso, per l’applicazione delle pene sostitutive in luogo di quelle detentive sono quelli stabiliti dall’art. 53, comma 1, legge n. 689 del 1981, nel testo scaturente dalla modifica apportata dall’art. 4, comma 1, lett. a, legge 12 giugno 2003, n. 134, non potendosi combinare frammenti di discipline normative differenti, che darebbero altrimenti origine a una “tertia lex” non prevista dal legislatore, con conseguente violazione del principio di legalità).
