Oggi tempi biblici per il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ma c’è stato un tempo che … se il giudice non provvedeva entro dieci giorni il processo era nullo.
Oggi ero in Tribunale a Roma ed ho raccolto lo sfogo di un giovane collega, che non si capacitava dei tempi infiniti presi dai Giudici per esaminare delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate.
Con la mente sono tornato indietro nel tempo e precisamente al 20 aprile del 2001, quando in Gazzetta Ufficiale venne pubblicata la Legge 29 marzo 2001 n. 134 che apportava modifiche alla Legge 30.07.1990 n. 217, recante l’istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.
Viene introdotta una modifica dirompente sulla tempistica del giudice ad esaminare e decidere sull’istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.
Al comma 1 dell’articolo 6 della Legge n. 217 dopo le parole “ovvero immediatamente se la stessa è presentata in udienza” è inserita la seguente locuzione “a pena di nullità assoluta ai sensi dell’articolo 179 comma 2 cpp”
La norma non venne immediatamente percepita dai giudicanti come una mina vagante per i processi con imputati meno abbienti.
La lentezza nelle decisione sulle istanze di ammissione al patrocinio ebbe effetti devastanti.
Ricordo numerosi processi annullati dalle corti di appello e dalla Cassazione, con i giudici che masticavano amaro.
La modifica apportata arrivò anche in Consulta.
La Corte Costituzionale stabilì che era conforme alla Costituzione la sanzione della nullità assoluta ed insanabile in caso di mancata decisione, da parte del giudice adito, sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato entro i dieci giorni dalla sua presentazione fuori udienza.
Con la sentenza n. 304 del 1 ottobre 2003 la Consulta precisò che la previsione della nullità è finalizzata alla garanzia dell’effettività del diritto di difesa e sotto questo profilo deve escludersi l’irragionevolezza della norma che presidia, con la nullità assoluta, un’attività processuale scandita da termini a garanzia del diritto di difesa.
Tempi andati … ora non rimane che sfogarsi
