Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 3852/2025, udienza del 14 gennaio 2025, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 604 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice di appello, in caso di mancanza grafica della motivazione della sentenza appellata, ne dichiari la nullità e trasmetta gli atti al giudice di primo grado, in quanto non sussiste contrasto né con l’art. 111, comma 2, Cost. che, limitandosi a stabilire che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, demanda alla legge ordinaria la disciplina delle conseguenze dell’inosservanza di tale prescrizione, né con l’art. 24 Cost., posto che la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito non ha copertura costituzionale e, in ogni caso, va intesa nel senso che deve essere data la possibilità di sottoporre tali questioni a due giudici di diversa istanza, anche se il primo non le abbia decise tutte.
Tale principio vale a maggior ragione nel caso in cui manchi soltanto la parte della motivazione relativa alla quantificazione della pena.
Occorre quindi dare continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il giudice di secondo grado – in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto e conformemente al principio di integrazione tra sentenza di primo grado e sentenza di appello – può integrare la motivazione della sentenza impugnata che non abbia specificato il calcolo effettuato per giungere alla pena finale, trattandosi di lacuna che non dà luogo ad alcuna nullità (Sez. 5, n. 13455 del 04/03/2022, Rv. 282878; Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, Rv. 260303; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Rv. 236181).
Del resto, il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Rv. 266617).
