La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 46207/2024 ha esaminato la seguente questione, inerente alle modalità ed al contenuto della richiesta del difensore di accedere ai “files” audio contenenti le registrazioni ai fini della presentazione della richiesta di riesame, in un provvedimento cautelare complesso, con molteplici indagati e plurimi capi di imputazione, fondato su numerose intercettazioni.
La Suprema Corte ha stabilito che in tema di riesame, il difensore che intende esercitare il diritto di accedere agli esiti dell’attività captativa in vista della presentazione della richiesta di riesame, a fronte di un provvedimento cautelare particolarmente complesso, con molteplici indagati e plurimi capi di imputazione, fondato su numerose intercettazioni, ha l’onere di indicare i “files” delle captazioni di cui chiede l’autorizzazione all’ascolto e il rilascio di copia, sicché, in mancanza di tali indicazioni, il ritardo dell’organo inquirente a provvedere non può ritenersi ingiustificato e l’eventuale mancato accesso della difesa agli atti non determina alcuna nullità del procedimento.
Nella sentenza suindicata, si ricorda che la Corte di legittimità, in più occasioni, ha avuto modo di affermare in tema di diritto della difesa all’accesso e all’acquisizione degli esiti captativi nel giudizio di riesame, la richiesta oltre ad essere tempestiva, ovvero in tempo utile per consentire al pubblico ministero di provvedere, deve risultare anche specifica, ossia contenere la precisa indicazione dei “files” delle captazioni di cui chiede l’autorizzazione all’ascolto e il rilascio di copia, sicché, in mancanza di tale specificazione, l’eventuale mancato accesso della difesa agli atti e il ritardo del pubblico ministero non determina alcuna nullità del procedimento (Sez. 2, n. 5446 del 9/11/2023, dep. 2024, Caruso, non mass.; Sez. 3, n. 37136 del 10/06/2021, Sibilio, Rv. 282370 – 01).
