Consulenza tecnica d’ufficio resa in un giudizio civile: è un documento e come tale può essere acquisita nel giudizio penale (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, 9940/2024, udienza del 16 febbraio 2024, ha ricordato che, secondo la giurisprudenza largamente maggioritaria di legittimità, la consulenza tecnica d’ufficio resa nel giudizio civile può essere legittimamente acquisita nel processo penale, anche quando il suddetto giudizio civile non sia stato ancora definito con sentenza passata in giudicato, ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen.

Secondo la normativa processual-civilistica, infatti, la stessa consulenza tecnica non appartiene alla categoria dei mezzi di prova, sicché essa deve essere considerata quale documento, per essere stata formata fuori del procedimento penale e per essere rappresentativa di situazioni e di cose; con la conseguenza che la sua acquisizione nel giudizio penale non avviene secondo la disciplina dell’art. 238 cod. proc. pen. – là dove si riferisce ai verbali di prove assunte nel giudizio civile – ma può legittimamente avvenire secondo le regole previste per l’acquisizione della prova documentale (Sez. 3, n. 15431 del 07/11/2017, dep. 2018, Rv. 272551- 01; Sez. 3, n. 5863 del 23/11/2011, dep. 2012, Rv. 252127-01; Sez. 2, n. 7916 del 05/02/2008, Rv. 239546-01; Sez. 3, n. 22821 del 25/02/2003, Rv. 225229-01; Sez. 2, n. 8723 del 07/05/1996, Rv. 205871- 01).

Si ritiene comunque opportuno segnalare che, secondo un’isolata pronuncia (Sez. 3, n. 22265 del 23/04/2008, Rv. 240491-01), la consulenza tecnica d’ufficio disposta in un giudizio civile può essere acquisita, ai sensi del comma 2 dell’art. 238 cod. proc. pen., a condizione che il giudizio medesimo sia stato definito con sentenza passata in giudicato.