
Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 4812/2025, udienza del 15 gennaio 2025, si è soffermata sul requisito di specificità dei motivi di impugnazione, con particolare attenzione ai motivi dell’appello.
L ‘art. 581 cod. proc. pen. nella versione introdotta dall’art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017, n. 103, nel disciplinare i requisiti di forma dell’impugnazione, ne condiziona l’ammissibilità all’indicazione, per quanto concerne i motivi, delle “ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta” (lett. d).
Nell’elaborazione della giurisprudenza di legittimità si è sostenuto che la ratio sottesa alle preclusioni fissate dal legislatore risiede nell’esigenza di perimetrare l’esatto tema devoluto, così da evitare impugnazioni di natura meramente dilatoria consentendo da un canto al giudice di individuare il contenuto e la finalità dei rilievi proposti e al contempo agli eventuali controinteressati di resistere alla portata demolitoria dell’eventuale accoglimento della domanda di gravame.
Ne deriva che il requisito della specificità debba ritenersi integrato con l’indicazione quantomeno nelle linee essenziali delle ragioni volte a sollecitare una diversa risposta del giudice adito in secondo grado rispetto alle valutazioni del primo giudice, che debbono perciò essere espressamente confutate, o sovvertite sul piano logico o giuridico.
Così come chiarito dalle Sezioni unite penali, l’appellante non può limitarsi a confutare semplicemente il “decisum” del primo giudice con considerazioni generiche ed astratte, occorrendo, invece, che contrapponga alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza, ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice e che, quand’anche vengano reiterate le richieste svolte in primo grado, le stesse si confrontino con le considerazioni ivi contenute, dando conto delle ragioni per le quali non si ritengano condivisibili (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
Il metro per valutare l’ammissibilità dell’appello, il cui vaglio si pone in termini differenti e meno stringenti rispetto a quanto accade per il ricorso per cassazione in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo rimedio, atto a provocare un nuovo esame del merito, a confronto del carattere di impugnazione a critica vincolata proprio del secondo (Sez. 4, n. 46486 del 20/11/2012, Rv. 253952), è costituito dall’indicazione quantomeno nelle linee essenziali delle ragioni volte a sollecitare una diversa risposta del giudice di appello rispetto alle valutazioni della sentenza impugnata.
Occorre, in altri termini, affinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico, che il ricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre il giudice dell’impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito. Tali principi sono stati trasfusi nella previsione di cui al comma 1-bis dell’art. 581 cod. proc. pen.,. introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, a norma del quale l’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi, quando per ogni richiesta non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato.

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