Ricorrere per cassazione contro quattro ordinanze del tribunale del riesame prima che siano state depositate le rispettive motivazioni: non una buona idea! (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, ordinanza n. 3710/2025, udienza del 16 gennaio 2025, ha chiarito che oggetto del ricorso per cassazione non può essere la mera decisione consacrata nel dispositivo di udienza, ma il provvedimento corredato della motivazione.

Provvedimenti impugnati e ricorso per cassazione

PC, a mezzo del difensore di fiducia, con un unico ricorso impugna per cassazione quattro dispositivi di ordinanza emessi in data 14 novembre 2024 dal Tribunale di Palermo in funzione sia di giudice del riesame che dell’appello cautelare, con cui si è diversamente provveduto in ordine a diverse impugnazioni incidentali proposte contro l’ordinanza del GIP del medesimo Tribunale del 17 ottobre 2024 (ed anche, per come rubricata in uno dei dispositivi, l’ordinanza del GIP del Tribunale di Trapani nella stessa data), resa nell’ambito del procedimento penale n. XXXX/XX RGNR e n. XXXX/XX GIP.

Con riserva di successivi motivi di impugnazione, la difesa chiede che la Corte di cassazione annulli le quattro ordinanze emesse il 14 novembre 2024 dal Tribunale di Palermo.

Decisione della Corte di cassazione

Tanto premesso, il ricorso è inammissibile in quanto avente ad oggetto atti processuali che, seppur aventi contenuto decisorio, non sono autonomamente impugnabili.

La difesa ha impugnato col ricorso per cassazione i quattro dispositivi emessi dal Tribunale di Palermo sia in funzione di giudice del riesame che dell’appello cautelare, nell’ambito di quattro procedure incidentali azionate dalla difesa del ricorrente avverso provvedimento genetico da individuarsi nell’ordinanza del GIP del 17 ottobre 2024 (in un dispositivo si fa riferimento al GIP

del Tribunale di Trapani), relativo al procedimento penale che vede PC indagato di diversi reati dalla Procura di Palermo (n. XXXX/XX RGNR).

Oggetto del ricorso per cassazione, infatti, non può essere la mera decisione consacrata nel dispositivo di udienza, ma il provvedimento corredato della motivazione, per come si ricava dal testo dell’art. 311, comma 1, cod. proc. pen., che fa decorrere il dies a quo per l’impugnazione “dalla comunicazione o dalla notificazione dell’avviso di deposito del “provvedimento” e dal successivo comma 4 che stabilisce che i motivi di ricorso debbano essere enunciati contestualmente al ricorso (salva la proposizione di motivi aggiunti), previsione che necessariamente presuppone che siano state depositate le motivazioni della decisione.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così stabilita in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella determinazione delle cause di inammissibilità.