
Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 4346/2025, udienza del 15 gennaio 2025, ha affermato che, ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell’ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell’imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto.
Nel caso di specie, relativo all’ipotizzata ricettazione di un escavatore, la contestazione non indica – né le sentenze di merito hanno rilevato – la data esatta della commissione del reato, che risulta accertato con il sequestro dell’escavatore in data 28/01/2015.
Dunque, unico dato temporale certo – non essendo possibile eliminare l’incertezza assoluta circa il momento del commesso reato, nemmeno attraverso deduzioni logiche (Sez. 3, n. 7245 del 12/01/2024, Rv. 285953 – 01) – è la data di commissione del delitto presupposto, vale a dire il 19/07/2011, nell’immediatezza della quale, pertanto, in applicazione del principio generale del favor rei, deve essere collocata l’epoca della ricettazione per cui si procede.
È, invero, principio affermato con costanza quello secondo il quale l’onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull’imputato, ma sull’accusa, con la conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l’imputato e il reato va ritenuto consumato alla data più risalente (Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021, Rv. 281535 – 01).
Orbene, avendo il delitto di ricettazione natura istantanea e perfezionandosi allorché l’agente riceva le cose di illecita provenienza, non ha rilevanza il momento in cui esse vengano rinvenute in suo possesso o quello in cui ne sia accertata la detenzione.
Conseguentemente, il reato contestato al ricorrente, accertato il 28/01/2015, ma commesso in data anteriore e sconosciuta da collocarsi, tuttavia, per quanto appena detto nell’immediata prossimità del 19/07/2011, deve essere dichiarato estinto perché al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado, anche tenuto conto della sospensione per il Covid-19, risultava maturato il termine decennale di prescrizione.

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