Magistrato che dopo la condanna dimentica di depositare la motivazione così impedendo agli imputati di impugnare la sentenza : per il CSM scarsa rilevanza, indovinate il perché? (Riccardo Radi)

Questa decisione della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ci è stata segnalata da un lettore, direttamente interessato alla vicenda processuale ed ha diverse singolarità.

Andiamo a leggerla:

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – La violazione del dovere di diligenza con conseguente danno ingiusto alle parti – Giudice dell’udienza preliminare – Ritardato deposito della motivazione della sentenza – Danno consistito nell’aver impedito agli imputati di impugnare la sentenza – Illecito disciplinare – Sussistenza – Scarsa rilevanza del fatto.

In tema di illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni previsto dall’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006, viola il dovere di diligenza con conseguente ingiusto danno alle parti la condotta del giudice dell’udienza preliminare, il quale, dopo aver emesso il dispositivo di condanna nei confronti di alcuni imputati, ometta la tempestiva redazione della motivazione della sentenza arrecando, in tal modo, ingiusto danno agli imputati ai quali veniva impedito l’esercizio del diritto di impugnare la sentenza.

Tuttavia, la vicenda può, per le sue ricadute applicative, per la complessità del procedimento e per le statuizioni processuali intercorse, essere ritenuta di scarsa rilevanza, qualora, peraltro, non si sia prodotta in concreto la lesione dell’immagine del singolo magistrato né dell’ordine giudiziario. Riferimenti normativi: Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 comma 1, lett. a) Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3 bis.

Quindi per la sezione disciplinare non sono rilevanti le ricadute sugli imputati che non hanno potuto impugnare la sentenza ma viene enfatizzata l’assenza “in concreto dell’immagine del singolo magistrato”.

Su quale base oggettiva è da chiedersi?