Violenza sessuale on-line (Redazione)

La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 5688, depositata il 12 febbraio 2025 ha stabilito che il reato di violenza sessuale può ritenersi integrato in assenza di contatto fisico tra l’imputato e la vittima, l’immediatezza dell’interazione tra costoro non deve necessariamente essere connotata dalla sua contestualità, ben potendo anche essere differita allorquando l’atto involgente la propria corporeità sessuale posto in essere dalla persona offesa sia l’effetto della “vis” psichica ovvero della condotta induttiva esercitata su di lei dall’agente all’interno di un rapporto di causa-effetto, indipendentemente dalle finalità da quest’ultimo perseguite.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte la persona offesa è stata costretta, mediante violenza o minaccia (art. 609-bis, comma 1, c.p.), ovvero indotta (art. 609-bis, comma 2, c.p.) alla violazione della sua sfera sessuale, a registrare un video in cui compie atti di autoerotismo e poi l’invia su WhatsApp all’imputato.

Rileva che la volontà della vittima sia stata coartata con il ricatto e pertanto, ricorrono tutti gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa, ivi compresa la sussistenza dell’atto sessuale per la configurabilità del quale non è affatto richiesto il collegamento fisico tra i due protagonisti.