Attenuante della partecipazione ad un programma riparativo con esito positivo: a Milano una delle prime applicazioni (Riccardo Radi)

Si ringrazia Wiwid Abbatangelo per la segnalazione di un’interessante sentenza del GUP presso il Tribunale di Milano (allegata in versione anonimizzata alla fine del post) che risulta tra le prime applicazioni della nuova circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6 c.p. ultima parte, inserita dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022) per valorizzare ai fini dell’attenuazione della pena la partecipazione a programmi di giustizia riparativa con la vittima del reato, conclusosi con esito riparativo.

Nel caso esaminato, all’esito del giudizio abbreviato celebrato nei confronti di due giovani imputati maggiorenni, l’attenuante è stata riconosciuta in sede di condanna per reati sessuali ai danni di una minore e, segnatamente, per i delitti di pornografia minorile e di corruzione di minorenne (oltre che per il delitto di minaccia).

Dopo il rinvio a giudizio, gli imputati presentavano istanza ex art. 129 bis c.p.p. per accedere a un programma di giustizia riparativa.

Il difensore della vittima, costituitasi parte civile, dichiarava la disponibilità della stessa a partecipare al percorso. Veniva a tal fine individuato il Centro per la Giustizia Riparativa del Comune di Milano.

Attraverso le relazioni depositate in atti, il GUP ha dato rilievo di come “i colloqui hanno permesso un’auto riflessione sulle scelte compiute e sugli effetti provocati a sé e agli altri; è emerso altresì che non è stata avviata alcuna mediazione diretta ossia con la concomitante presenza di tutti i soggetti coinvolti, stante l’assenza del consenso della p.o, i mediatori hanno ritenuto comunque, possibile ‘costruire una forma di riparazione con modalità indirette che permette di valorizzare il desiderio riparativo di omissis e di omissis ed allo stesso tempo di rispettare i bisogni della vittima”.
Nella relazione finale del Centro per la giustizia riparativa si legge, ancora, che “i mediatori hanno concluso il percorso asserendo che il gesto riparativo svolto dagli imputati ‘permette di concretizzare quanto previsto dall’art 42 del decreto circa la responsabilizzazione delle persone indicate come autori dell’offesa e il riconoscimento della vittima (seppur non in uno spazio di dialogo diretto fra le parti)“.
Il giudice, valutato l’esito riparativo simbolico raggiunto all’esito del programma di giustizia riparativa, ha applicato (unitamente alle attenuanti generiche) la nuova circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6,ultima parte: “X e Y hanno ascoltato la voce della p.o., ancora carica di dolore che richiede evidentemente un tempo di cura che non corrisponde a quello processuale. Nel rispettare e nell’ascoltare tutta la potenza di questo dramma, gli odierni imputati hanno compreso la portata delle azioni poste in essere non solo nei confronti della vittima ma anche verso loro stessi, destinatari di un processo penale e di una condanna”; a seguito dell’ulteriore riduzione della pena di un sesto, conseguente alla mancata impugnazione, il GUP di Milano ha potuto concedere la sospensione condizionale della pena ordinando la scarcerazione.