Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 2737/2025, udienza del 21 gennaio 2025, ha ricordato che il termine per la proposizione dell’appello avverso la sentenza di primo grado decorre, per il Procuratore generale distrettuale, non dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione (come erroneamente ritenuto dalla Corte di appello), ma dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione dell’avviso di deposito con l’estratto del provvedimento.
Provvedimento impugnato
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile per tardività l’impugnazione proposta dal Procuratore generale distrettuale avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Bologna aveva assolto JA dal delitto di minaccia grave.
Ricorso per cassazione
Avverso l’indicato provvedimento ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge processuale. Il ricorrente fa valere la tempestività dell’appello, proposto il 29 luglio 2022, sul rilievo che la sentenza del Tribunale è stata comunicata al PG il 14 giugno 2022.
Decisione della Corte di cassazione
Il ricorso del PG è fondato.
Dagli atti del processo, emerge quanto segue: – il Tribunale ha deliberato la sentenza in data 27 aprile 2022, assegnandosi il termine di 45 giorni per il deposito della motivazione; – la motivazione è stata depositata tempestivamente il 10 giugno 2022, l’avviso di deposito è stato comunicato al procuratore generale il successivo 14 giugno 2022 (cfr. schermata del SICP); – il termine per la proposizione dell’appello avverso la sentenza di primo grado decorre, per il Procuratore generale distrettuale, non dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione (come erroneamente ritenuto dalla Corte di appello), ma “dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione dell’avviso di deposito con l’estratto del provvedimento”, ai sensi dell’art. 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen.; – il termine per l’appello, pari a 45 giorni dal 14 giugno 2022, spirava il 29 luglio 2022; in tale data, e quindi tempestivamente, l’appello del Procuratore generale è stato depositato nella cancelleria del Tribunale (cfr. timbro di depositato sul frontespizio dell’atto).
Quindi l’ordinanza di inammissibilità, pronunciata a distanza di oltre due anni dalla presentazione dell’impugnazione, è erronea (sarebbe bastato che la Corte di appello, prima di assumere le proprie determinazioni, avesse effettuato una verifica al SICP, che indica, tra l’altro, proprio alla data del 29 luglio 2022 la scadenza dei termini di impugnazione per il Procuratore generale distrettuale).
Discende l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
