Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 5170/2025, udienza del 10 dicembre 2024, ha chiarito che il vaglio di novità della prova scientifica proposta a supporto di un’istanza di revisione deve snodarsi attraverso cinque differenti step valutativi:
- se il metodo utilizzato sia nuovo;
- se sia scientifico;
- se sia applicabile ai risultati probatori già acquisiti, sulla base di conoscenze pregresse, nel giudizio concluso;
- se i risultati ottenuti tramite il nuovo metodo siano effettivamente nuovi;
- se tali risultati, valutati nel contesto delle prove già raccolte nel precedente giudizio siano idonei a determinare una decisione diversa rispetto a quella di condanna già intervenuta.
Su queste premesse, anche l’individuazione, resa possibile da nuove metodologie di ascolto e trascrizione di conversazioni intercettate, di nuove espressioni prima non percepite, così come l’attribuzione ad espressioni e frasi di un contenuto significativamente diverso da quello accreditato nel giudizio di merito, rappresentano elementi di novità che non possono essere liquidati alla stregua di inammissibili interpretazioni alternative degli stessi elementi di prova.
