Opposizione a decreto penale : proponibilità in modalità cartacea nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l’opponente (Riccardo Radi)

Telematica si ma anche cartacea.

La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 5540 depositata l’11 febbraio 2025 ha stabilito che a partire dal 17 gennaio 2024 oltre a prevedersi con la novella di cui al decreto legislativo 150/22 (cd. “riforma Cartabia”) la proponibilità dell’atto di impugnazione e dell’opposizione a decreto penale anche a mezzo di deposito telematico, deve ritenersi ancora ammessa, quanto alla opposizione, la modalità di presentazione della stessa presso la cancelleria del giudice dell’indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l’opponente.

La Suprema Corte ricorda che a ben vedere, l’esame complessivo della giurisprudenza conduce a ritenere che l’integrazione della disciplina speciale dell’opposizione con quella generale delle impugnazioni è consentita per garantire il favor impugnationis, o meglio oppositionis, cioè per consentire allo stesso opponente di raggiungere il risultato di attivare la fase del contraddittorio, fino al momento del decreto penale del tutto omessa.

D’altro canto, le stesse norme proprie dell’opposizione sono state interpretate dalle Sezioni Unite sempre con la ratio di favorirla, Cassazione penale sezione 5 sentenza numero 4613/2024).

Tanto precisato, appare dirimente il dato di cui all’articolo 461 comma 1 cpp laddove, se da una parte il novellato comma ha visto introdotto il richiamo alle forme di cui all’articolo 582 c.p.p. quanto alle modalità di proposizione dell’opposizione, a partire da quella telematica, nonché con possibilità altresì di deposito in forma cartacea presso il giudice che ha emanato l’atto impugnato, dall’altra parte è rimasta inalterata la pregressa previsione per cui l’opposizione stessa può essere proposta presso la cancelleria del giudice delle indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l’opponente.

In altri termini dal 17 gennaio 2024 si può presentare l’opposizione sia per via telematica e sia per via cartacea con le modalità di cui sopra.