Nomina fiduciaria in limine litis e termine a difesa: limiti alla concessione (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 27167/2024 ha ricordato che il termine previsto dall’art. 108 cod. proc. pen., pur essendo funzionale ad assicurare una difesa effettiva, non determina il diritto dell’imputato ad ottenere il rinvio dell’udienza in ogni caso di nomina effettuata in limine litis, dovendo tale diritto essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo.

In caso di prosecuzione dell’attività istruttoria, infatti, il diritto di difesa dell’imputato è garantito dalla partecipazione del precedente difensore, il quale è tenuto a prestare il proprio patrocinio fino alla decorrenza del termine a difesa eventualmente concesso al nuovo difensore, sicché nessun vulnus può discendere dal fatto che l’imputato – nelle more della decorrenza del termine – sia assistito dal precedente difensore di ufficio o di fiducia.

Nel caso esaminato, l’accesso agli atti ha comprovato che il Tribunale, all’udienza dibattimentale del 7 giugno 2022, ha concesso il termine a difesa richiesto dall’Avv. A.(nominato il giorno precedente dall’imputato come proprio difensore di fiducia) ed ha, al contempo, ritenuto necessario procedere all’attività istruttoria prevista per tale udienza, continuando ad avvalersi del difensore di ufficio che fino a quel momento aveva assistito l’imputato e che era, quindi, pienamente a conoscenza della vicenda processuale.

Il primo giudice, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), ha dato seguito al principio di diritto secondo cui il termine previsto dall’art. 108 cod. proc. pen., pur essendo funzionale ad assicurare una difesa effettiva, non determina il diritto dell’imputato ad ottenere il rinvio dell’udienza in ogni caso di nomina effettuata in limine litis, dovendo tale diritto essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo.

In caso di prosecuzione dell’attività istruttoria, infatti, il diritto di difesa dell’imputato è garantito dalla partecipazione del precedente difensore, il quale è tenuto a prestare il proprio patrocinio fino alla decorrenza del termine a difesa eventualmente concesso al nuovo difensore, sicché nessun vulnus può discendere dal fatto che l’imputato – nelle more della decorrenza del termine – sia assistito dal precedente difensore di ufficio o di fiducia (vedi tra le tante rSez. 4, n. 48020 del 12/07/2018, W., Rv. 274036 – 01; Sez. 6, n. 18113 del 11/03/2021, S., Rv. 281093 – 01, da ultimo Sez. 2, n. 10185 del 07/12/2023, Zaffarano, non massimata).

Ricordiamo che il termine a difesa non può essere concesso in caso in cui l’imputato abbia due difensori.

Sul punto, tra le tante, cassazione sezione 2 sentenza numero 1730/2025 che con riguardo alla mancata concessione del termine a difesa richiesto al Tribunale ai sensi dell’art. 108 cod. proc. pen., la Corte di appello ha rigettato la deduzione difensiva osservando che R. era assistito da altro difensore, correttamente richiamando e facendo applicazione del principio di diritto a mente del quale «La previsione di cui all’art. 108 cod. proc. pen.- che prevede la concessione di un termine a difesa nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono della difesa – costituisce norma di stretta interpretazione, dettata a tutela dell’imputato che abbia un solo difensore; ne consegue che essa non trova applicazione nel caso in cui l’imputato nomini, nell’immediatezza dell’udienza, un secondo difensore di fiducia. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il rigetto da parte del giudice di merito, della richiesta di concessione del predetto termine avanzata dal difensore di fiducia nominato, in aggiunta al precedente, la sera prima della data di celebrazione del processo)» (Sez. 2, n. 5255 del 11/01/2017, D’Amico, Rv. 269415 – 01).